Statuto regionale

Statuto AIDP Liguria

CAPITOLO 1 - L’ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede
Nell’ambito della Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituito il Gruppo Regionale/Pluriregionale, quale Associazione denominata “AIDP – Gruppo Regionale Ligure” detto anche “AIDP Liguria” con sede legale in Genova.

L’eventuale modifica della sede legale o delle sedi operative (che va deliberata dal Consiglio Direttivo), ovvero l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, non comporta la modifica dello Statuto.

Articolo 2 – Scopo
Il Gruppo, quale espressione di partecipazione e solidarietà in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di elevare i livelli di formazione e coesione sociale favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona nell’ambito lavorativo nonché per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione e si prefigge lo scopo di promuovere l’attività dell’AIDP nell’ambito territoriale di cui all’articolo 1: i valori di riferimento e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituita sono quelli previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello Statuto Nazionale AIDP nonché dal suo Regolamento e dal Codice Etico e Deontologico.

In particolare, l’Associazione ha lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, promuovendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di coloro che nelle diverse organizzazioni operano in tale ambito, con specifico riferimento alle competenze connesse con la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle Persone.

L'Associazione mira in particolare a essere, nel proprio ambito territoriale:

- punto di riferimento per tutti i professionisti che operano a qualunque titolo nell’area delle risorse umane; 

- un promotore di iniziative finalizzate allo sviluppo della professionalità dei Soci, condizione essenziale per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano;

- un supporto per i giovani che intendono intraprendere un percorso professionale; - un soggetto di tutela della attività specifica svolta dai professionisti delle HR, interpretando le esigenze dei Soci, in coerenza con quanto stabilito all’art. 3

- un promotore di alleanze con enti e associazioni che valorizzino il sistema persona-lavoro a livello territoriale e anche a livello internazionale in relazione ai territori limitrofi;

- un interlocutore riconosciuto dalle istituzioni locali incaricato di analizzare e interpretare il contesto lavorativo territoriale, anticipando e proponendo soluzioni efficaci, coerenti, qualificate, tempestive e inclusive.

Il Gruppo rappresenta una articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale a livello locale, con l’obiettivo di promuoverne le attività all’interno della propria area di competenza.

Il Gruppo gode di piena autonomia nell’adozione di iniziative e nel perseguimento del proprio sviluppo, potendo operare con ampia libertà d’azione nell’ambito delle attività associative, nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Il Gruppo è tenuto a eleggere un Presidente e un Consiglio Direttivo, in piena coerenza con le norme e i principi del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico e Deontologico.

L’Associazione agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 3 - Valori di riferimento
I principali valori di riferimento cui si ispirano gli aderenti all'Associazione sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 del Codice Etico e Deontologico approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci AIDP e costituente parte integrante del presente Statuto.

Tutti i partecipanti all'Associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e Deontologico di AIDP, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 4 - Finalità e attività
L'Associazione, al fine di realizzare nel proprio contesto gli scopi di cui all'Articolo 2, si adopererà per:

•      favorire il miglioramento delle relazioni individuo-organizzazione anche promuovendo la crescita culturale e professionale di chi si occupa di tali tematiche; •      valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'ambito della gestione e valorizzazione delle persone;

•      contribuire allo sviluppo delle persone nelle organizzazioni aumentandone la competitività e i risultati;

•  promuovere una cultura dell’inclusività e delle pari opportunità; incentivare la condivisione di esperienze e buone pratiche tra gli aderenti all’Associazione •      definire, diffondere e rappresentare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professioni coinvolte;

•      instaurare relazioni efficaci o forme di alleanza con enti, istituzioni, associazioni coerenti per finalità e valori testimoniati;

•      concorrere alla diffusione nelle organizzazioni e nella società di una cultura aderente ai valori enunciati dallo Statuto nazionale che vengono fatti propri dal presente Statuto

•      fornire ai Soci servizi e strumenti di supporto di interesse comune;

•      promuovere e consolidare una cultura della sostenibilità nelle organizzazioni

•      promuovere attività di ricerca, studio e divulgazione di competenze, esperienze e innovazioni nel territorio

•      collaborare con istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione per sviluppare progetti di orientamento professionale e formazione rivolti ai giovani.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o affini o utili alla  realizzazione degli scopi sociali di cui all'Articolo 2 o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi scopi.

L’Associazione, svolgendo senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale cui all’articolo precedente e secondo le indicazioni dell’Articolo 5 del CTS, persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria ed erogazione di servizi.

In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’Articolo 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Durata
Il Gruppo ha durata analoga e dipendente da quella della Associazione Nazionale.
Esso potrà essere sciolto con delibera dell’Assemblea Straordinaria Regionale o per il venir meno delle condizioni di cui allo Statuto e al Regolamento nazionale.

CAPITOLO 2 – I SOCI

Articolo 1 - Ammissione
Possono diventare Soci le persone fisiche che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 dello Statuto dell’Associazione Nazionale, presentino apposita domanda di iscrizione indirizzata al Presidente del Gruppo.

Con la presentazione della domanda, il richiedente dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e si impegna, in caso di ammissione, a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti, i valori di riferimento di cui all’art. 3, nonché il Codice Etico e Deontologico e la normativa vigente. Il candidato attesta inoltre la veridicità delle informazioni fornite, consapevole che dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla qualifica di Socio.

Il Presidente del Gruppo Regionale sottopone la richiesta di ammissione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Regionale (o alla Commissione appositamente delegata), che valuta la candidatura secondo criteri non discriminatori, in coerenza con le finalità associative e le attività di interesse generale, accertando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 7. La qualifica di Socio si perfeziona con il versamento della quota associativa e si mantiene a condizione che tale quota venga regolarmente corrisposta entro le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Qualora la domanda venga respinta, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entra 30 giorni dalla comunicazione del diniego; il Collegio si pronuncia entra i successivi 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2 - I Soci
In conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento nazionale e in relazione ai propri requisiti personali e professionali, gli appartenenti al gruppo si distinguono in:

•        Soci ordinari

•        Soci ordinari giovani

•        Associati in formazione

•        Affiliati

Il Gruppo può proporre all’Associazione Nazionale “Soci Onorari” secondo quanto previsto dall’articolo 8 e individuare propri “Enti Sostenitori” con gli stessi parametri previsti dall’Articolo 9 dello Statuto nazionale AIDP. Soltanto i Soci Ordinari e i Soci ordinari giovani hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte le delibere di competenza del Gruppo Regionale. Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, purché il perfezionamento dell'iscrizione sia avvenuto almeno 60 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Tutti i Soci devono svolgere o aver svolto attività professionali afferenti al mondo del lavoro e delle risorse umane, avendo così maturato una professionalità adeguata per operare nel settore.

I Soci Ordinari così come i soci ordinari giovani, sono tenuti a mantenere un costante aggiornamento professionale, anche avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione. Sono considerati Soci ordinari giovani coloro che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno associativo, non abbiano compiuto i 35 anni o una diversa età stabilita dal Consiglio Direttivo nazionale AIDP.

Articolo 3 - Cessazione della qualifica di Socio

I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o cambio attività, le funzioni per le quali erano stati ammessi, conservano la loro qualità di associati. La qualifica di Socio si perde a seguito di:

•      cancellazione per mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti previsti dall'articolo 7 dello Statuto nazionale, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, nonché in caso di dichiarazioni false riguardanti il proprio stato professionale come previsto dallo Statuto Nazionale

•      mancato pagamento della quota associativa;

•      espulsione o radiazione, conseguente a comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o a gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e deontologico, accertati mediante apposito procedimento disciplinare secondo le previsioni dello Statuto nazionale.

CAPITOLO 3 - ORGANI SOCIALI

Articolo 1 - Organi associativi
Gli Organi del Gruppo Regionale sono:

•        l'Assemblea dei Soci;

•        il Consiglio Direttivo;

•        il Presidente;

•        un Organo di controllo o un Collegio dei Sindaci;

•        l’eventuale Comitato Esecutivo

Il Gruppo Regionale, per operare secondo le previsioni del capitolo 2 del  regolamento nazionale può dotarsi anche di:

-         una funzione di segreteria

-         una funzione di supervisore economico

La struttura organizzativa dell’Associazione deve garantire, in modo trasparente e democratico, l’effettivo perseguimento delle sue finalità.

Articolo 2 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta il principale momento di confronto, volto ad assicurare una gestione corretta e trasparente. Essa delibera sulle modifiche dello Statuto, approva il rendiconto economico-finanziario e rinnova le cariche elettive inclusi i consiglieri nazionali, secondo i tempi, le modalità e i criteri di eleggibilità previsti dall’art.14.1 dello Statuto nazionale.

A ciascun Socio spetta un solo voto, che può essere esercitato con la convocazione in presenza oppure a distanza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale attraverso il relativo regolamento.

Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data di convocazione nel rispetto del termine previsto all’Articolo 6 comma 2 dello Statuto Nazionale AIDP.

L’Assemblea si riunisce di norma in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di giugno, mediante preavviso scritto, anche a mezzo di strumenti elettronici, inviato almeno 20 giorni prima dal Presidente a tutti gli aventi diritto.

L’Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria con le medesime modalità di preavviso quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o lo richieda almeno un quarto dei Soci. Nel corso della riunione l’Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, se necessario un Comitato elettorale composto da almeno 3 membri.

L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

•      in prima convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto.

•      in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, direttamente o per delega, e può essere convocata con lo stesso avviso. Al fine di garantire la rappresentatività e il pluralismo degli eletti, nelle votazioni per il rinnovo degli organi associativi, ciascun avente diritto non può esprimere un numero di preferenze superiore al 50% dei posti disponibili.

Ogni Socio avente diritto al voto può detenere sino a un massimo di 5 deleghe, salvo i casi di assemblee elettive o votazioni da remoto, per le quali valgono regole specifiche definite dal Regolamento.  Il voto è espresso in forma palese, salvo che si tratti dell'elezione degli Organi elettivi o comunque quando siano coinvolte persone fisiche.

In caso di Assemblea da remoto, la convocazione deve indicare chiaramente la natura della riunione, le modalità di voto, la data e l’orario di apertura e chiusura delle votazioni nonché le modalità che ne garantiscono la riservatezza e lo scrutinio

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei votanti e vincolano anche gli assenti. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale che deve essere pubblicato con modalità idonee compresa la pubblicazione nell’area riservata del sito Web dell’Associazione in particolare per quelle relative alle elezioni e alla nomina delle cariche sociali.

Articolo 3 - Il Consiglio Direttivo
3.1   STRUTTURA

Il Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il Presidente, resta in carica per tre esercizi sociali fino all’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio.

Il Consiglio è composto dai Soci eletti Consiglieri nell’ambito dell’Assemblea convocata con funzione elettiva.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il numero dei Consiglieri costituenti il Consiglio sarà determinato ad ogni rinnovo dal Consiglio Direttivo in scadenza, entro il 28 febbraio dell’anno in cui è previsto il rinnovo delle cariche (e comunicato ai Soci e alla segreteria nazionale entro il 7 marzo) in un range la cui concreta determinazione dovrà tener conto della consistenza numerica media nel triennio del gruppo, secondo i criteri determinati dal Regolamento Nazionale.

Nel processo elettivo, ogni socio potrà esprimere la propria preferenza, tra tutti i candidati eleggibili, per non più della metà dei Consiglieri da eleggere. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Esso viene convocato con almeno sette giorni di preavviso dal Presidente, salvo casi urgenti, e le sue delibere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso, integrato dai partecipanti di cui al comma successivo.

Ai lavori del Consiglio partecipano con diritto di voto (ad esclusione dei processi elettivi) il Past President, il Supervisore Economico, i soci eletti quali Consiglieri Nazionali.

Partecipano altresì, in qualità di invitati, l’Organo di Controllo e i Coordinatori di sezioni territoriali costituite nell’ambito del Gruppo.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo dà luogo alla stesura di un verbale che viene firmato dal Presidente e da chi funge da Segretario della riunione.

In caso di assenza a 3 riunioni consecutive, salvo impedimento giustificato, il Consigliere decade dal suo mandato. Il Consigliere decaduto o altrimenti cessato è sostituito dal primo dei Consiglieri non eletti.

Il Consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

3.2  FUNZIONI

ll Consiglio Direttivo Regionale ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l’attività del Gruppo ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo Regionale ripartisce al suo interno (ordinariamente tra i suoi componenti) le funzioni inerenti all’organizzazione, all’amministrazione ed alla segreteria, allo sviluppo, alle attività di studio e di ricerca, alla formazione e alla documentazione, ai contatti all’interno e all’esterno del Gruppo.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo:

·      eleggere il Presidente del Gruppo e convalidare la proposta di nomina, da parte del Presidente, di almeno due Vicepresidenti, scelti nell’ambito del Consiglio, di cui uno Vicario che supporta il Presidente e lo sostituisce in caso di indisponibilità anche temporanea;

·      nominare il Supervisore Economico, scegliendolo tra i Soci e conferendogli il mandato di cui all’Articolo 2.3 del Regolamento Nazionale AIDP;

·      approvare le relazioni (Bilancio Consuntivo e Preventivo) da presentare all’Assemblea da parte del Presidente e del Supervisore Economico;

·      impostare i programmi e impartire le indicazioni per le attività sociali che saranno poi realizzate collegialmente oppure da singoli responsabili;

·      costituire, ricorrendone i presupposti, eventuali Sezioni Territoriali, curandone il coordinamento dell’attività, in linea con quanto previsto in materia dal Regolamento Nazionale;

·      approvare il progetto del rendiconto economico generale da inviare all’AIDP Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale;

·      valutare e decidere, nei casi di incerta compatibilità con i requisiti richiesti dall’art 7 dello Statuto nazionale presentati dal Presidente, in merito all’accoglimento o meno delle domande di adesione all’Associazione,

·      fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare l’Assemblea straordinaria qualora risulti necessaria o venga richiesta da 100 Soci o dal 25% dei Soci aventi diritto al voto;

·      definire le modalità di voto - anche a distanza – delle Assemblee elettive, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale

Articolo 4 - Il Presidente
Il Presidente viene eletto con mandato triennale, dal Consiglio Direttivo, composto dai consiglieri neoeletti e presieduto dal Presidente uscente, o in sua vece dal consigliere più anziano, nella seduta che si terrà subito dopo la proclamazione dei risultati dell’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche associative.

Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il legale rappresentante. Non può essere rieletto per più di due mandati, anche non consecutivi.

Il Presidente ha inoltre la responsabilità primaria di assicurare l’adempimento di tutte quelle attività che, per legge, Statuto e Regolamento Nazionale fanno direttamente capo a lui. In particolare: gestisce e sviluppa le attività territoriali con gli opportuni collegamenti alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo Nazionale; a tal fine, se necessario, sentito il proprio consiglio direttivo, nomina i Coordinatori delle Sezioni Territoriali, i quali vengono altresì incaricati del trattamento dei dati personali, in conformità alle norme in materia di protezione generale di dati (GDPR). L’istituzione di sezioni territoriali deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo regionale di riferimento e comunicata all’Associazione Nazionale. Il funzionamento delle sezioni territoriali è disciplinato dal Regolamento nazionale.

Ha altresì la facoltà di assumere e licenziare dipendenti o collaboratori, sentito il Consiglio Direttivo.

I requisiti per l’eleggibilità di un Consigliere all’incarico di Presidente sono quelli definiti dallo Statuto nazionale, come segue:

1.      avere almeno 3 anni di anzianità associativa,

2.      aver già ricoperto un ruolo associativo a livello locale o aver assolto ruoli organizzativi interni, anche informali, o contribuito visibilmente alla attività associativa del Gruppo

3.      non avere forme di conflitto di interesse con l’Associazione (sia a livello territoriale che nazionale) o con le sue società controllate (rapporti economici, partnership, sponsorizzazioni ecc.),

4.      aver sviluppato una verificabile esperienza, anche nell’ambito dell’attività di consulenza, nella gestione delle risorse umane.

Tali requisiti possono essere derogati solo secondo quanto previsto dall’Art.14.1 dello Statuto nazionale.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Vicepresidente Vicario assume l’incarico fino all’elezione di un nuovo Presidente, che deve avvenire entro 120 giorni esercitando l’incarico nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.

Articolo 5 – L’Organo di controllo
Nei casi previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore, o per scelta dell’Assemblea, l’Assemblea stessa nomina un organo di controllo, anche monocratico.

L’organo di controllo dura in carica tre anni e, in caso di forma collegiale, è composto da tre membri effettivi ed un supplente. Se, per qualsiasi motivo, uno dei membri viene a mancare sarà sostituito dal supplente. In caso di ulteriori defezioni, l’Assemblea provvederà alla sostituzione dei membri mancanti.

L’Organo di controllo ha il compito di verificare la contabilità e l’amministrazione del Gruppo. Vigila inoltre sulla corretta applicazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Nazionale segnalando eventuali difformità al Presidente del Gruppo e al Consiglio direttivo.

I membri dell’Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

È facoltà dell’Assemblea nominare l’organo di controllo anche in assenza del superamento dei limiti di cui all’Articolo 30 del CTS. In questo caso i suoi componenti possono non essere iscritti al registro dei revisori.

Articolo 6 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è una struttura di supporto operativo al Presidente.

Vi partecipano di diritto i Vice Presidenti.

La costituzione del Comitato Esecutivo viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

CAPITOLO 4 - INDICAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 1 - Gratuità delle cariche e decadenza
Tutte le cariche dell'Associazione attribuite per elezione o per nomina, sono da intendersi a titolo gratuito. Ai Soci e ai titolari di cariche compete solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di incarichi associativi o istituzionali autorizzati e finalizzati all'interesse dell'Associazione. Chiunque non sia in regola con il pagamento della propria quota associativa al 30 giugno dell'anno in corso, decade dalla carica. Eventuali incarichi di natura professionale, conferiti per lo svolgimento di attività dell’Associazione, potranno essere retribuiti previa proposta del Presidente approvata dal Consiglio direttivo regionale.

Articolo 2 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 3 - Risorse economiche dell'Associazione
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

•      quote associative versate dai singoli Soci

•      contributi di formazione, quote di affiliazione Contributi e altre risorse derivanti dalle partecipazioni a progetti finanziati

•      beni mobili ed immobili;

•      donazioni e lasciti;

•      rimborsi;

•      proventi di carattere commerciale e produttivo derivanti da attività esercitate nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto;

•      ogni altro tipo di entrata.

Ferma restando la quota associativa a favore dell'Associazione che viene stabilita annualmente con validità per l'anno successivo, il Gruppo fissa la quota associativa dovuta al Gruppo stesso da ciascun Socio che dovrà quindi aggiungersi alla quota associativa dovuta all'Associazione nazionale. Resta nella facoltà del Gruppo determinare eventuali contributi aggiuntivi annuali o straordinari per sostenere le proprie iniziative e/o attività locali. Il Gruppo cura l'incasso delle quote, che versa tempestivamente alla Segreteria Nazionale nei termini e con le modalità previste dal Regolamento o dalle delibere del Consiglio Direttivo. Le donazioni e i lasciti sono soggetti ad accettazione da parte del Presidente, acquisito il parere favorevole del Comitato Esecutivo che delibera in merito al loro utilizzo, nel rispetto delle finalità statutarie dell’Associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che comunque devono essere in armonia con le finalità associative. È vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Supervisore Economico redige annualmente il progetto di rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo per essere posto all’ approvazione dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso deve essere reso disponibile nell’area riservata del sito web dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 4 - Spese dell'Associazione

Le spese dell'Associazione sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma, delle attività dell'Associazione e delle finalità istituzionali.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 - Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato – salvo quanto previsto dallo Statuto Nazionale Art. 24 - su iniziativa del Consiglio Direttivo, del Comitato esecutivo o su richiesta di almeno un quarto dei Soci. Le modifiche devono essere assunte con delibera espressa della maggioranza assoluta (metà più 1) dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Le convocazioni e le deliberazioni avranno luogo come previsto dall’articolo 2 del Capitolo 3 del presente Statuto.

Articolo 2 - Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i Soci e tra gli stessi Soci, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto Nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri eletto in seno ad AIDP Nazionale.

Articolo 3 – Scioglimento del Gruppo
Lo scioglimento del Gruppo Regionale viene deliberato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.

La deliberazione di estinzione o scioglimento dell’Associazione può avvenire validamente soltanto con il voto favorevole di tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 4 - Patrimonio
In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Articolo 45 comma 1 del CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Rinvii e Foro competente
Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, - le cui norme devono essere note e rispettate da tutti i Soci - o dal Regolamento nazionale si rinvia – per analogia – allo Statuto nazionale AIDP, al Codice Civile e alle norme del Codice Civile,  del  Codice  del  Terzo  Settore  (d.lgs.  117/2017)  e, ove applicabile, alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Per ogni controversia fra Associazione (Gruppo Regionale) e Soci, il Foro competente è quello di Genova. Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, - le cui norme devono essere note e rispettate da tutti i Soci - o dal Regolamento nazionale si rinvia – per analogia – allo Statuto nazionale AIDP, al Codice Civile e alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e, ove applicabile, alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

L’Associazione potrà, con successiva deliberazione degli organi competenti, richiedere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove ne ricorrano i presupposti di legge, apportando in tal caso le modifiche statutarie necessarie od opportune per l’adeguamento alla relativa disciplina. Le disposizioni del presente Statuto che richiamano il Codice del Terzo Settore, il RUNTS, la qualifica di Ente del Terzo Settore o discipline proprie degli enti iscritti al RUNTS si intendono applicabili solo qualora l’Associazione deliberi di richiedere l’iscrizione al RUNTS e tale iscrizione venga effettivamente perfezionata, con conseguente acquisto della relativa qualifica. Resta ferma, in tal caso, la facoltà di apportare le ulteriori modifiche statutarie necessarie od opportune.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea Regionale del 29 giugno 2026.

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