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     n. 8 anno 2025

Correttivo Codice Appalti: le novità in tema di tutele lavoristiche

di Vittorio De Luca

di Vittorio De Luca

Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo (D. Lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023.

Tale decreto mira a razionalizzare e semplificare la disciplina codicistica, migliorandone l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, per agevolare il rilancio degli investimenti pubblici anche nella fase successiva all’attuazione del PNRR.

Tra i temi sostanziali sui quali è intervenuto il Decreto Correttivo, si rinvengono anche importanti misure per la tutela dei lavoratori negli appalti, introdotte con l’obiettivo di assicurare il rispetto degli standard normativi ed economici contenuti nei contratti collettivi di lavoro.

In particolare, a seguito della modifica dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, è ora previsto che le stazioni appaltanti debbano indicare, in tutte le fasi della gara (inclusi i documenti iniziali e la decisione a contrarre), il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto, da determinarsi con le modalità previste dal nuovo Allegato I.01., previa valutazione (i) della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto e (ii) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Per tale seconda verifica, le stazioni appaltanti devono fare riferimento ai CCNL stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, ovvero, in assenza di tali tabelle, richiedere al Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto.

In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30% alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti devono indicare altresì il contratto collettivo in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono tali prestazioni ed applicabile al personale nelle stesse impiegato, utilizzando i medesimi criteri sopra esposti.

Nella propria offerta gli operatori economici possono specificare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, a condizione che garantisca ai dipendenti le stesse tutele. In tale ipotesi, l’operatore dovrà fornire alla stazione appaltante una dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato nell’offerta per l’intera esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero una dichiarazione di equivalenza delle tutele, da verificare con le modalità di cui all'articolo 110 (relativo alle offerte anomale) in conformità all'Allegato I.01.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del predetto allegato, si considerano equivalenti le tutele garantite dai contratti sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che ai lavoratori dell'operatore sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Al di fuori di tali ipotesi, ai fini della valutazione di equivalenza si dovrà guardare alle tutele economiche e le tutele normative.

Ulteriori tutele sono state, infine, introdotte con riferimento ai contratti di subappalto. In particolare, a seguito della modifica dell’art. 119, comma 12, il subappaltatore deve applicare:(i) il medesimo CCNL del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; (ii) nei casi di prestazioni aggiuntive, il CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

 

avv. Vittorio De Luca, Managing Partner, Studio De Luca & partners

 

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