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     n. 6 anno 2024

Patente a punti: un nuovo strumento per la sicurezza sul lavoro

di Francesco Rotondi

di Francesco Rotondi

Da 1° di ottobre le imprese dovranno confrontarsi con un nuovo strumento di misurazione della propria compliance in materia di sicurezza sul lavoro, introdotto dal D.L. 19 del 2024 e basato sul sistema della c.d. “patente a punti”. 
Tecnicamente si tratta della riscrittura dell’articolo 27 del D.Lgs 81/08 ad opera dell’articolo 29 del citato Decreto-legge.
In primo luogo, occorre dare conto dell’ambito oggettivo e soggettivo della norma, costituito dalle imprese o dai lavoratori autonomi che operano nei “cantieri temporanei o mobili” di cui all’articolo 89 del D.Lgs 81/08. Questa perimetrazione del campo di applicazione vale, però, solo in una prima fase, ossia fino a quando le disposizioni in esame saranno estese ad ambiti individuati con decreto dal Ministero del lavoro “sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”
Sostanzialmente, per il momento, la norma fa riferimento ai soggetti operanti latusensu nell’edilizia.
La patente sarà rilasciata dall’ ITL competente alla presenza dei seguenti requisiti: “a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)”. Al momento del rilascio la stessa avrà una dotazione di 30 crediti e consentirà al titolare di operare fino al mantenimento del numero minimo di 15 crediti, al di sotto del quale l’azienda o il lavoratore autonomo non potranno più operare. Nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa indicazione della sede competente dell’Ispettorato del lavoro.
Uno dei temi su cui si sono concentrate alcune delle critiche al provvedimento è la quantificazione della decurtazione dei crediti.
La norma prevede infatti che sia operata una decurtazione di 20 crediti in caso di incidente mortale; 15 crediti per un’inabilità permanente al lavoro totale o parziale; 10 crediti nel caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro superiore a 40 giorni. 
Ferma restando la decurtazione, la norma stabilisce altresì che “Nei casi di infortunio da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Occorre da ultimo precisare che nel corso di un medesimo accertamento non potranno essere previste decurtazioni eccedenti i 20 crediti.
La norma prevede e disciplina anche i meccanismi di reintegrazione dei crediti decurtati, prevedendo la possibilità di reintegrarli attraverso la partecipazione a corsi che consentono la reintegra di 5 crediti per ogni evento cui il titolare della patente ha partecipato, fino ad un massimo di 15 crediti reintegrabili.
La norma prevede poi un meccanismo premiale in caso di assenza ultra-biennale di decurtazioni; mentre, nel caso in cui venga accertato lo svolgimento di attività da parte dei soggetti obbligati senza patente ovvero con un numero di crediti inferiori a 15, è prevista una sanzione amministrativa compresa fra i 6.000 euro ed i 12.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi. Ancora, la norma precisa che non sono tenuti alla patente i soggetti titolari di certificazione SOA.
Lo strumento introdotto, che - occorre precisarlo - non rappresenta una novità assoluta in termini di tecnica legislativa, potrà essere efficace solo laddove sia capace di determinare una svolta nell’approccio al tema della sicurezza sul lavoro, che non rappresenta mai un costo ma un investimento sul capitale umano. Diversamente tutto si risolverà in un ulteriore fardello burocratico gravante sull’impresa e sul lavoro. 

 

Avv. Prof. Francesco Rotondi, Name Partner LabLaw

 

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