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     n. 17 anno 2023

La transazione fiscale strumento di risanamento nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa

di Marco Dell’Acqua e Mario Motta

Dopo anni di travaglio normativo in cui era chiaro l’obiettivo del legislatore di voler salvaguardare la continuità aziendale, ma non sempre le modalità operative per raggiungerlo, la recente riforma del codice della crisi d’impresa sembra aver fatto finalmente chiarezza. Al centro viene infatti posto  il tema del risanamento, inteso non solo come ridisegno della catena del valore e/o ricomposizione del rapporto con i diversi stakeholder, ma anche come insieme di interventi organicamente legati tra loro e disegnati in funzione delle condizioni di mercato e dello stadio reale della crisi. Uno strumento particolarmente interessante e flessibile, sebbene poco conosciuto ed utilizzato, è quello della transazione fiscale e previdenziale: l’articolo ne approfondisce gli aspetti tecnici e operativi.

 

La recente riforma del codice della crisi d’impresa sposta l’attenzione degli imprenditori e degli operatori di settore intenzionati ad intraprendere un percorso di risanamento, da una attività meramente liquidatoria ad una nuova finalizzata al mantenimento della continuità aziendale ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Questa modifica di natura epocale impone un profondo cambio di mentalità che rappresenta la vera sfida per il futuro.

L’azienda che svolge un’attività economica profittevole, trovandosi in una situazione di crisi e/o insolvenza, può quindi avvalersi dei rinnovati strumenti di risanamento offerti dal nuovo codice della crisi d’impresa, al fine di ridurre l’indebitamento e permanere in continuità e funzionamento.

In un articolato processo di risanamento aziendale la prima attività da intraprendere è analizzare le caratteristiche dell’attività economica svolta dall’impresa in crisi apprezzandone la capacità di produrre reddito e flussi finanziari stabili: in presenza di queste caratteristiche è possibile progettare un intervento finalizzato al mantenimento della continuità aziendale e di adeguati livelli occupazionali. E’ in questa fase iniziale di indubbia utilità riscontrare il business plan aziendale ed il budget di tesoreria; questi strumenti devono essere ulteriormente implementati con elaborati di natura pluriennale e ove disponibile con il piano industriale. Questo insieme di documenti devono permettere la migliore comprensione e quantificazione dell’attività svolta e la misurazione dei flussi prodotti anche a servizio del debito.

Il business plan aziendale ed il budget di tesoreria, che in mancanza vanno predisposti dando adeguato supporto all’imprenditore, sono di ausilio alla comprensione della situazione economica e finanziaria ante ristrutturazione e sono, inoltre, utili per comprendere gli effetti prodotti dai singoli interventi di risanamento. Non di meno, una elaborazione pluriennale degli stessi permette di apprezzare le politiche intraprese in un’ottica di medio e lungo periodo.

Analizzata la situazione generale, come seconda attività, si procede alla definizione degli interventi da attuare. Definiti gli stessi si inseriscono queste ipotesi nel business plan e nel budget di tesoreria al fine di apprezzarne i risultati ed i cambiamenti. Queste ipotesi, inoltre, vanno opportunamente “stressate” al fine di comprendere tutte le possibili evoluzioni di quanto ipotizzato al modificarsi dei vari scenari. Questa attività deve permettere di verificare come l’ipotesi di risanamento ipotizzata permetta di ritrovare un equilibrio economico finanziario, anche in una prospettazione pluriennale, e consenta all’azienda di pagare i debiti aziendali ristrutturati.

Le attività di risanamento ipotizzabili possono essere molteplici e sono attuabili singolarmente o in modo congiunto e coordinato; possono essere rappresentate ad esempio da: a) falcidia dei debiti aziendali, ad esempio verso banche e fornitori, oppure di natura tributaria e previdenziale (quali tra i principali debiti per IVA, imposte sui redditi d’impresa e contributi INPS per lavoro dipendente); b) immissione di nuova finanza da parte dell’imprenditore o di soggetti terzi; c) operazioni finalizzate al mantenimento della continuità aziendale che possono essere di natura diretta, qualora si ristrutturi l’azienda proseguendo l’attività sociale fino ad oggi svolta, oppure di natura indiretta, ad esempio per il tramite dell’affitto dell’azienda esercitata ad un nuovo soggetto, anche terzo, con l’impegno dello stesso di acquistarla definitivamente una volta ultimata l’attività di risanamento.

Tutte queste operazioni sono finalizzate al risanamento dell’azienda ed al ripristino dell’equilibrio economico e finanziario.

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre diversi strumenti di risanamento ma sicuramente uno dei più duttili è l’Accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 57 e seguenti del CCII.

Questo istituto è caratterizzato dal fatto di essere uno strumento “stragiudiziale”, nel senso che non prevede il passaggio presso il tribunale ad eccezione che per la fase di omologa dell’accordo.

Con questo istituto viene lasciata libertà agli advisor dell’imprenditore di negoziare con i singoli creditori aziendali in modo libero al fine di cercare una intesa tra i vari soggetti coinvolti. Con gli Accordi di ristrutturazione del debito è possibile, inoltre, avvalersi di un secondo istituto chiamato della transazione fiscale e previdenziale, ai sensi degli articoli 63 e 88 del CCII, che permette la falcidia dei crediti tributari e previdenziali. Per esperienza la falcidia dei debiti di natura previdenziale è all’atto pratico di difficile attuazione in quanto un costante orientamento dell’INPS impone il pagamento del debito in linea capitale, lasciando possibilità di intervento solo su interessi e sanzioni. Sul piano tributario vi è maggiore possibilità di raggiungere un accordo che contenga lo stralcio dei crediti di tale natura.

Una volta elaborato in modo meticoloso il piano di risanamento, lo stesso diventerà oggetto di una articolata proposta di accordo di ristrutturazione che andrà sottoposta ai creditori al fine di ottenerne l’approvazione e procedere alla successiva richiesta di omologa ad opera del tribunale competente.

I singoli creditori, una volta ricevuta la proposta di accordo, avranno tempo 90 giorni per accettarla.

La proposta dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dall’attestazione rilasciata da un esperto indipendente, ovvero un professionista dotato dei requisiti prescritti per legge, che attesti l’attendibilità della contabilità aziendale, la fattibilità del piano ed il pagamento integrale degli eventuali creditori non aderenti al piano stesso.

Nel caso in cui la proposta di accordo preveda anche l’istituto della transazione fiscale e previdenziale, l’attestazione dell’esperto indipendente dovrà occuparsi anche della preferibilità della proposta di accordo di ristrutturazione del debito rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale. In tal caso l’esperto indipendente dovrà dimostrare che la proposta di accordo offre ai creditori maggiore soddisfazione rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale.

In questa fase è possibile che il creditore erariale o previdenziale decida di non votare o di votare in modo contrario alla proposta formulata e che questa inerzia non sia necessariamente dovuta ad una scelta di convenienza. In questi casi, ove l’adesione degli stessi sia necessaria al fine del raggiungimento delle maggioranze prescritte, il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente la richiesta dell’omologazione forzosa dell’accordo, denominata cram down ai sensi dell’articolo 63 del ccii. In questo caso il tribunale dovrà valutare la proposta formulata, verificare l’esistenza di almeno un accordo raggiunto con i creditori ed apprezzare la convenienza della proposta presentata rispetto alla prospettiva di liquidazione giudiziale. Questo ultimo aspetto dev’essere sviluppato in modo convincente dal professionista indipendente nella relativa attestazione. Se il tribunale ravvisa l’esistenza di questi elementi omologa forzosamente l’Accordo di Ristrutturazione del debito, anche in contrasto al parere negativo o all’inerzia del creditore erariale o previdenziale, dando corso all’attuazione del piano stesso.

A testimonianza di quanto sopra analiticamente riportato possiamo narrare una recente esperienza professionale che ci ha permesso di ottenere l’omologazione forzosa, ad opera del Tribunale di Milano, di un Accordo di Ristrutturazione del Debito con Transazione dei Crediti Tributari e Contributivi ex articolo 40, 48 e 63 comma 2 bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

In questa attività di ristrutturazione è stata perseguita una continuità aziendale in forma indiretta affittando l’azienda oggetto di risanamento ad un soggetto terzo, il quale si è impegnato ad acquistarla subordinatamente all’ottenimento dell’omologa del tribunale dello strumento di risanamento prescelto. Con l’omologa ottenuta dal Tribunale di Milano l’azienda è stata sgravata dall’enorme debito tributario e previdenziale esistente, senza il trasferimento dello stesso al futuro acquirente dell’azienda che non avrebbe avuto alcun interesse ad acquisire il ramo d’azienda compressivo dei debiti fiscali e previdenziali.

La nostra azienda era come una roulotte di peso pari o superiore all’autovettura cha la trainava. E’ ovvio che prima o poi l’autovettura non avrebbe più potuto trainare la roulotte. L’unica soluzione per proseguire era o non trainare più la roulotte oppure ridurre il peso di quest’ultima di modo che l’autovettura potesse tranquillamente trainarla.

Con la transazione fiscale e previdenziale è stato tolto “peso” alla roulotte in modo che l’autovettura fosse in grado di poter proseguire la sua corsa.

Tale istituto è rivolto ad ogni tipologia di azienda, dalle minori fino alle grandi aziende, e lo si può utilizzare non soltanto in ambito di accordo di ristrutturazione dei debiti, ma anche con altri strumenti previsti dal codice della crisi d’impresa, ed è quindi rivolto agli imprenditori ed ai soggetti con in quali condividono le strategie imprenditoriali, quali ad esempio i temporary manager chiamati a gestire progetti di special situation.

 

Marco Dell’Acqua e Mario Motta – Partner GEISS

 

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