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     n. 5 anno 2022

Un fractional manager per gestire la mobilità aziendale?

di Elisa Noto

La gestione intelligente della mobilità da parte delle aziende è uno dei tanti temi che afferiscono al grande filone della sostenibilità ambientale, su cui il legislatore è intervenuto in maniera purtroppo parziale. Esistono infatti delle norme specifiche in materia, che però non prevedono sanzioni in caso di inosservanza, cio che induce molte aziende a non considerare adeguatamente il problema. Se però la stessa azienda volesse ottenere una certificazione ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale), e/o SA 8000, (responsabilità sociale di impresa), sarebbe obbligata a conformarsi. Quali soluzioni adottare in questo contesto? La risposta viene da Elisa Noto, giuslavorista esperta della materia.

Ci è voluta la pandemia per rispolverare la figura del Mobility Manager Aziendale, in realtà esistente dal lontano 1998 in virtù di un decreto dell’allora ministro dell’ambiente (c.d. Decreto Ronchi per la disciplina della “mobilità sostenibile nelle aree urbane”). 

E così, per favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, l’art. 229, comma 4, del D.L. 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto che le imprese private e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti:

  • adottano, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (“PSCL”) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale;
  • nominano un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

In particolare, il Mobility Manager Aziendale ha il compito di gestire la domanda di mobilità del personale, attuando interventi di mobilità sostenibile che consentano la riduzione strutturale e permanente dell'impatto sull’ambiente derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane

Operativamente, il Mobility Manager Aziendale dovrà procedere con l’analisi degli attuali spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e della reale offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Tutto ciò allo scopo di redigere un PSCL che individui le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore. 

Il PSCL, poi, deve indicare i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure proposte, valutando i vantaggi per tutte le parti interessate. In particolare, occorrerà individuare ed espressamente dichiarare i benefici di cui potrebbero godere:

  • i dipendenti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, 
  • l'impresa o la pubblica amministrazione che adotta il piano, in termini economici e di produttività, nonché
  • la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Con DM 4 agosto 2021 n. 209 sono poi state emanate le Linee Guida per la redazione e l'implementazione dei PSCL, in cui vengono date specifiche indicazioni utili a supportare il Mobility Manager Aziendale. 

Ad esempio, imprese private e pubbliche amministrazioni potrebbero introdurre l’utilizzo di navette aziendali o di auto aziendali su prenotazione, oppure favorire l’uso di mezzi condivisi o, ancora, istituire buoni mobilità per i dipendenti che si recano al lavoro con mezzi sostenibili. Oppure, le stesse aziende potrebbero puntare sul miglioramento delle linee di trasporto pubblico locale (“TPL”), sui collegamenti tra snodi del trasporto pubblico e la sede aziendale, su convenzioni con aziende di TPL per abbonamenti gratuiti o con prezzi agevolati per i dipendenti. Oppure, ancora, si potrebbero istituire spazi aziendali custoditi per biciclette o e-bike o monopattini elettrici, con colonnine di ricarica. Anche favorire lo smartworking e/o istituire luoghi di co-working in prossimità della residenza dei dipendenti possono essere strumenti utili a ridurre in maniera strutturale il traffico veicolare e le connesse emissioni nocive.

Le stesse città metropolitane e i comuni in cui è applicabile la disciplina del Mobility Manager Aziendale devono comunque nominare al loro interno un Mobility Manager d'Area, ossia una funzione di supporto ai comuni nella promozione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché di raccordo tra i diversi Mobility Manager Aziendali dello stesso territorio.

Ed infatti, è essenziale che ciascun Mobility Manager Aziendale trasmetta il proprio PSCL al comune territorialmente competente, che, attraverso il Mobility Manager d'Area, può individuare eventuali modifiche al PSCL medesimo e/o suggerire e concordare con l'impresa o la pubblica amministrazione misure migliorative.

Con riferimento all’applicabilità della normativa in esame, però, ci sono doverose precisazioni da fare. 

Partendo dalle buone notizie, anche le imprese e le pubbliche amministrazioni che non raggiungano la soglia dei 100 dipendenti possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del Mobility Manager Aziendale e all'adozione del PSCL per il proprio personale dipendente.

Tuttavia, le norme non prevedono alcuna sanzione in caso di inadempimento, nemmeno per quelle imprese e pubbliche amministrazioni che sarebbero obbligate alla nomina di un Mobility Manager Aziendale.  

Allora, in assenza di sanzioni, affinché le misure previste raggiungano gli scopi dichiarati di sostegno della mobilità sostenibile, è essenziale una campagna di sensibilizzazione che dovrà necessariamente puntare sui vantaggi, principalmente in termini economici, di cui potrebbero beneficiare imprese e dipendenti (temendo che i benefici per la collettività non siano uno stimolo molto efficace). 

I benefici per i dipendenti sono di immediata percezione (e.g. risparmio del costo legato agli spostamenti e dei tempi di percorrenza, aumento della socialità tra colleghi). Non lo sono altrettanto quelli per le aziende, almeno nei casi in cui queste ultime non abbiano ancora preso coscienza della propria responsabilità sociale. Peraltro, non è necessario essere imprenditori particolarmente illuminati per avere consapevolezza del fatto che dipendenti maggiormente soddisfatti sono anche maggiormente produttivi.

Poi, soprattutto nel drammatico contesto geopolitico in cui attualmente viviamo, come si può negare l’inestimabile valore di poter contribuire alla mobilità sostenibile e, in generale, al risparmio energetico?

Allora, si potrebbe sottolineare il fatto che, se è vero che al momento non sono previste sanzioni per la mancata nomina di un Mobility Manager, le aziende che volessero ottenere una certificazione ISO 14001, relativa ai sistemi di gestione ambientale, e/o SA 8000, attinente alla responsabilità sociale di impresa, dovrebbero necessariamente conformarsi. Peraltro, il possesso di tali certificazioni ha un impatto nel rating attribuito all’azienda ai fini della partecipazione a gare di appalti pubblici, aprendo ad importanti opportunità di business. O ancora: si pensi alla rilevanza della conformità alle norme e del possesso di certificazioni di qualità, al fine della valorizzazione di un’azienda, nel caso si intenda cederne le quote. 

Oppure, sempre ad esempio, le imprese potrebbero beneficiare di importanti agevolazioni fiscali e contributive istituendo un PSCL che preveda proposte di trasporto collettivo collegate a strumenti di welfare aziendale.Con analoghi benefici fiscali e contributivi in favore dei propri dipendenti. 

Ma come scegliere un valido Mobility Manager?

Se il Mobility Manager d’Area, così come il Mobility Manager Aziendale di una pubblica amministrazione, per espressa previsione ministeriale, deve necessariamente essere individuato tra le risorse umane già esistenti per non comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, le imprese private sono invece libere di attuare tale normativa con le risorse e i mezzi ritenuti più opportuni. 

E’ evidente come la figura del Mobility Manager Aziendale richieda nuove e particolari competenze, spesso trasversali, ad esempio su temi di diritto del lavoro, fiscali, economici, ambientali. Si tratta di competenze molto specifiche, difficilmente già presenti nelle aziende, soprattutto in quelle di medie o addirittura di piccole dimensioni. E spesso proprio queste imprese non intendono (o non possono) sostenere il costo relativo all’assunzione di un manager, per di più con tali specificità.

In tali contesti, la figura del temporary manager, anche nella versione “fractional” (i.e. part time), potrebbe rappresentare una soluzione vincente, coniugando l’inserimento in azienda di un profilo manageriale esterno con competenze elevate ma costi modulati al tempo strettamente correlato a realizzare la struttura del progetto e a trasferire alle risorse interne il knowhow necessario per poi eseguirlo. 

 

Elisa Noto, Avvocato giuslavorista, Studio Legale Aliant Legal Grounds

 

 

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