hronline
     n. 20 anno 2022

La tutela dei lavoratori negli appalti di logistica alla luce delle recenti modifiche normative

di Filippo Capurro

di Filippo Capurro

L'appalto quale mezzo strategico di decentramento produttivo e la sua disciplina giuslavoristica

L’appalto (1) è uno strumento molto usato dalle imprese, specialmente se consideriamo quello di servizi. Esso può riguardare attività basilari quali le pulizie, la guardiania e l’assistenza IT, oppure attività più strategiche e maggiormente vicine al ciclo produttivo, come quelle della logistica.
Il diritto del lavoro si interessa dell’appalto essenzialmente per aspetti relativi, da un lato alla sua genuinità - al fine di distinguerlo dalla somministrazione di lavoro che è molto diversamente disciplinata (2) - e dall’altro alla tutela dei crediti dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Quest’ultimo obiettivo è principalmente perseguitò tramite la tecnica di tutela della c.d. responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore.
In particolare l’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 stabilisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
Una tutela - sui cui dettagli non è qui possibile intrattenersi - che vede in il committente in una posizione di garanzia dei diritti dei lavoratori e che mira a stimolarlo ad affidarsi ad appaltatori seri, giacché, ove questi non assolvano i propri obblighi, dovrà farlo lui.
Vi è poi la c.d. azione diretta prevista dall’art. 1676 c.c. (3), che ha però una minor efficacia nella tutela dei lavoratori in quanto la garanzia è molto circoscritta.

L’appalto nella logistica

Sempre più importanza ha assunto negli anni l’utilizzo di appalti nell’ambito della logistica. Un tempo essi erano utilizzati principalmente in relazione a servizi di gestione dei prodotti finiti (essenzialmente trasporto e immagazzinamento), per passar successivamente verso modelli sia di logistica della filiera produttiva (gestione e stoccaggio dei prodotti o di materie prime, prelievo, imballaggio e immagazzinamento), sia di logistica della distribuzione business-to-business (gestione dei fornitori per attività di approvvigionamento, di pianificazione e monitoraggio della produzione, o di sussidio nelle attività di sviluppo del prodotto), sia infine di logistica business-to-consumer (ad es. gestione della restituzione del prodotto errato o danneggiato in garanzia). Tanto che oggi si parla di logistica integrata.

Non stupisce dunque che anche per il contratto di logistica si assistesse a un intervento normativo, come è accaduto per altri contratti nati dalla prassi e divenuti significativi sul piano economico, come il leasing, il factoring e il franchising.
In questo contesto è stato introdotta appunto una nuova norma - l’art. 1677-bis cod. civ. (4) - in base alla quale: “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La disposizione - collocata nel Capo VII titolato “Dell’appalto" e rubricata come “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” - ha riguardo agli operatori della logistica, la cui tipica attività comprende appunto “congiuntamente” la prestazione dei servizi ivi menzionati. 
Dal tenore della norma e dalla sua collocazione codicistica è chiara l’applicazione della disciplina dell’appalto e, solo per quanto riguarda le attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro, si applica quella relativa al contratto di trasporto in quanto compatibile.
Il legislatore ha quindi riconosciuto - benché senza nominarlo - il contratto di logistica come sottotipo del contratto di appalto di servizi.Vi è peraltro da dire che l’art. 1677-bis, nei fatti, rischia di diventare una disciplina residuale, giacché i contratti di logistica correnti, nella pratica regolano già e in modo estremamente dettagliato l’esecuzione delle prestazioni dei singoli servizi oggetto del contratto e le varie questioni che possano insorgere (ad es. il modello di contratto di fornitura di servizi di logistica integrata predisposto da Assologistica).

La responsabilità solidale nel contratto di logistica

Benché la nuova norma disciplini il contratto di logistica come un sottotipo del contratto di appalto, al quale si applicano quindi le nome sull’appalto, si è visto che, parzialmente, si applicano le norme sul contratto di trasporto per le attività di trasferimento di cose.E’ dunque sorta la questione se operi o meno la responsabilità solidale per quanto riguarda il lavoro reso nelle attività di trasporto di cose.
Infatti al contratto di trasporto - disciplinato dall’art. 1678 e ss. - non si applica di per sé la norma sulla responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, ma un particolare regime di responsabilità solidale molto attenuato in quanto sostanzialmente sterilizzabile mediante dei semplici controlli da parte del committente (5).

Una recente risposta a un interpello resa dal Ministero del Lavoro (6), posto da due dei principali sindacati nel settore dei trasporti, ha affrontato la specifica questione, affermando che, in caso di appalti di più servizi di logistica come descritti nell’art. 1677-bis c.c., si applica comunque la disciplina della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.
Il Ministero ha osservato che il contratto di logistica rappresenta una peculiare ipotesi di contratto di appalto di servizi e perciò l’applicazione “delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina”.
Il vaglio di compatibilità quindi non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al[l']articolo 29 (…) sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente”. 
Nel formulare questa chiarissima presa di posizione il Ministero ha opportunamente richiamato due aspetti alquanto rilevanti  che è importante ricordare.
Da un lato dottrina, giurisprudenza e prassi avevano già individuato la possibilità del c.d. “appalto di servizi di trasporto” in presenza di un contesto di “predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore” (7). Per tale tipo di contratto è pacifica l’applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 in quanto appunto rientrante nell’appalto.
Dall’altro, a rafforzare la tutela dei lavoratori, era intervenuta la Corte Costituzionale (8) che, in materia di solidarietà negli appalti, ha affermato la necessità di un’interpretazione estensiva e "costituzionalmente orientata" dell’articolo 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 “finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.

Pertanto occorre che l’impresa che si avvale di appalti di logistica presti sempre la massima attenzione alla scelta dell’appaltatore ed effettui costanti controlli che l’appaltatore adempia alle proprie obbligazioni retributive, contributive e assicurative nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.

 

avv. Filippo Capurro -Partner dello Studio Legale Associato Beccaria e Capurro

(1) Secondo l’art. 1655 cod. civ. “L'appalto  è  il  contratto  col  quale  una  parte  assume,  con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo  in danaro.” 
(2) Disciplinata dall’art. 30 e ss., d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (c.d. TU dei contratti).
(3) Secondo l’art. 1676 cod. civ. “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.”
(4) Introdotto dall’art. 1 , comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), e successivamente sostituito dall'art. 37-bis DL 30/04/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29/06/2022, n. 79.
(5) Art. 83-bis DL 25/06/2008 n. 112, convertito con L. 06/08/2008 n. 133.
(6) Interpello Min. Lav. 17/10/2022 n. 1.
(7) Cass 13/03/2009 n. 6160 e Circ. Min. Lav. 11/07/2012 n. 17.
(8) Cort. Cost. 06/12/2017 n. 254.

 

  • © 2023 AIDP Via E.Cornalia 26 - 20124 Milano - CF 08230550157 - tel.02/6709558 02/67071293

    Web & Com ®