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     n. 8 anno 2020

Ammortizzatori sociali al tempo di Covid-19

di Giorgio Treglia

di Giorgio Treglia

Premessa
Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 è ormai al centro del nostro lavoro e del nostro vivere.
Tale provvedimento va convertito in legge entro il termine perentorio di 60 giorni.
Sicuramente, se ciò avverrà, non mancheranno modifiche, come già hanno annunciato i nostri governanti.
Una lettura delle innumerevoli (forse troppe) norme non agevola certo l'applicazione pratica dei vari istituti.
Ripromettendomi di tornare in argomento, ove di necessità e una volta presa visione dell'eventuale legge di conversione, credo si possa fare almeno un quadro di sintesi.

Cassa integrazione ordinaria
L'art. 19 del decreto prevede la possibilità di inoltrare domanda di Cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario del FIS indicando quale causale "emergenza Covid-19"; lo dice espressamente la norma anche se la locuzione per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica lascia davvero perplessi.
Il secondo tema è quello della natura giuridica del provvedimento: trattasi di una disciplina speciale, oppure si pone a fianco delle altre ipotesi già regolamentate (e mi riferisco alla cassa integrazione ordinaria, alla Cassa in deroga, ecc.)?
La risposta dovrebbe essere nel senso che ci si trovi in presenza di una disciplina speciale, destinata a prevalere sulla quella ordinaria.
Infatti, una serie di norme consentono il ricorso all'ammortizzatore sociale, via via previsto, che va ad aggiungersi a quello eventualmente in atto. Ad es. l'art. 20 prevede la Cigo per le aziende che già si trovino in Cassa Integrazione Straordinaria; l'art. 21 regola la possibilità di richiedere la concessione di assegno ordinario per chi ha incorso un assegno di solidarietà; lo stesso art. 19 che al terzo comma, dispone che gli ammortizzatori in questione non siano conteggiati ai fini dei limiti previsti dal d. lgs. 148/2015; e così via.
Il periodo, per il quale può essere avanzata la predetta istanza, va dal 23 febbraio 2020 fino al mese di agosto 2020 e per un periodo massimo di 9 settimane.
E' comunque necessario un esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sia pure in regime ridotto e in deroga a quanto dispone l'art. 14 del d. lgs. 148/2015. Dunque un esame da svolgersi entro i tre giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva. Ed anche per via telematica.
Inoltre il richiedente è esentato dall'osservanza dei termini, per l'invio della domanda, previsti dall'art. 15, comma 2 d. lgs 148/2015 (La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giornidall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) e di quelli regolati dall'art. 30 d. lgs. 148/2015 (La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi dicui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
Possiamo aggiungere che i periodi di integrazione salariale, lato sensu considerati, non si applicano ai fini dei limiti previsti dal d. lgs. 148/2015, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Ciò conferma l'eccezionalità del provvedimento che non va ad incidere né sulle situazioni pregresse e neppure su quelle future.
Una notazione importante: la domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Va precisato che non vi sono i controlli sui requisiti previsti dall'art. 11 del decreto 148/2015, ovvero sulle situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'azienda o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato.
Dunque,è opportuno che ciascuna azienda esamini con attenzione quello che è il proprio fabbisogno e faccia anche riferimento a strumenti alternativi alla Cassa or-dinaria. Mi riferisco alle ipotesi dei permessi, delle ferie, al ricorso allo smart working, ecc.

L'assegno FIS
L'assegno ordinario può essere concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori iscritti al noto FIS (Fondo di integrazione salariale) e che occupino mediamente più di 5 dipendenti; si tratta delle aziende commerciali in genere. Lo prevede il comma 5 dell'art. 19.
Certo il legislatore dell'emergenza non brilla per chiarezza e non sarà semplice interpretare l'avverbio di che trattasi. Si può azzardare l'ipotesi che mediamente stia a significare: almeno? Almeno 5 dipendenti.. e per di più riferiti a che periodo?; a quello di presentazione della domanda di assegno Fis?
Può, forse, dirsi che se un'azienda alla data di presentazione della domanda (che sarebbe il termine più sfavorevole, ma l'ultimo possibile) abbia 5 dipendenti, potrà beneficiare dell'ammortizzatore in questione... Speriamo che, nell'ipotetica legge di conversione, vi sia un poco più di chiarezza, almeno semantica!
Va notato che l'assegno in questione può essere erogato con modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps.
I beneficiari saranno i lavoratori che risulteranno dipendenti della società richiedente alla data del 23 febbraio 2020: quindi, è derogata la disposizione dell'art. 1 comma 2 del d. lgs. 148 sopra indicato che, diversamente, prevede una anzianità di servizio di almeno 90 giorni, decorrente dalla domanda di trattamento di integrazione salariale.
Per il resto, vale quanto osservato per il trattamento di Cigo, notando che anche per i piccoli imprenditori sarà necessario l'esame congiunto con le OO. SS.
Attenzione che le prestazioni di sostegno al reddito appena viste e quelle previste dal successivo art. 21 (Trattamento di assegno ordinario che abbiano in corso assegno di solidarietà) sono riconosciute fino al limite di spesa di 1,347,2 milioni di € per l'anno 2020.

Assegni di solidarietà per gli iscritti al Fis
Anche i datori (art. 21), iscritti al Fis, che abbiano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare la più volte mentovata domanda di Cigo per un periodo di 9 settimane. La concessione dell'agevolazione sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.
Si ricorda che, per il periodo in cui è concesso questo tipo di assegno, non si applica il contributo addizionale (art. 29, 8° co. D. Lgs 148/2015).
Il limite di spesa è sempre quello previsto all'art. 19, ovvero sempre 1.347,2 milioni di euro.

Cigs e Cigo
Non manca un riferimento (art. 20) alle aziende che già godano della cassa integrazione straordinaria. In questo caso, è possibile presentare una domanda di cassa integrazione ordinaria, a causa dell'epidemia, per un periodo di non più di 9 settimane. La concessione è subordinata alla sospensione degli effetti della Cigs già in atto; inoltre il periodo concesso, ovvero quello di Cigs legata al virus, non è conteggiato ai fini dei limiti di cui alla nota normativa 148/2015.
Si noti che qui si parla di sospensione degli effetti e non di interruzione dei medesimi. In questo caso, fra l'altro, il limite di spesa stanziato è di soli 338,2 milioni di euro "in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di conte-nimento per l'emergenza sanitaria" (art. 20, comma 4).

Cig in deroga
Il legislatore del periodo emergenziale non dimentica la vecchia e cara Cig in deroga che tutti ricorderanno.
Ebbene l'art. 22 prevede che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere, ai datori di lavoro privati, trattamenti di cassa integrazione in deroga, fino al limite di 9 settimane. Trattasi di quei datori di lavoro che non possono accedere alle tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
I settori interessati sono, oltre ai datori di lavoro privati, quelli esercenti attività agricola e di pesca, quelli del terzo settore e gli enti religiosi. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto per 9 settimane, a decorre dal 23 febbraio 2020, e con riconoscimento della contribuzione figurativa con i relativi oneri accessori. Ovviamente sarà necessario che il lavoratore, destinatario del provvedimento, sia in forza alla medesima data del 23 febbraio.
Anche qui ci vuole un accordo sindacale (salvo che il datore abbia meno di 5 dipendenti) che potrà essere attuato, anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative". Non è qui indicato il limite di tre giorni per l'espletamento della procedura.
Va detto che il pagamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps e sussiste l'obbligo, per il datore, di inviare tutti i dati necessari all'Inps per l'integrazione salariale (art. 44, VI co. 6 ter d. lgs. 148/29015).
La Cassa ha un limite di spesa di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020.
Concesso il trattamento con decreto, la Regione invierà i relativi dati all'Inps, entro 48 ore, e poi l'Istituto provvederà al pagamento, ma sempre che, a seguito di apposito monitoraggio, non emerga il raggiungimento del limite di spesa "anche in via prospettica". Raggiunto il limite, "non potranno essere emessi altri provvedimenti concessori".
Attenzione che le domande di concessione sono istruite "secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse".

Una nota finale
Bisogna prestare molta attenzione alla lettura del decreto 18/2020, atteso che è scrit-to in modo molto complicato e spesso di difficile interpretazione. Allo momento si dovrà capire come inviare le domande relative ai vari provvedimenti. Sul punto vedremo se saranno pubblicati i decreti attuativi o le note del Ministero e dell'Inps.
Ad maiora!

avv. Giorgio Treglia
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano 

 

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