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     n. 3 anno 2019

Legge anticorruzione 'Spazza-corrotti': rilevanti novità in materia di diritto penale e responsabilità da reato degli enti

di Luca Bassi

di Luca Bassi

Il novellato delitto di traffico di influenze illecite entra nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01. I modelli 231 andranno quindi aggiornati.
Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", promossa dal Governo con il nome di legge "spazza-corrotti".
L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 31 gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni in tema di prescrizione del reato che entreranno in vigore il 1 gennaio 2020.
La legge introduce, da un lato, alcune modifiche al codice penale e di procedura penale e, dall'altro, interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D.Lgs. 231/01), estendendo l'ambito applicativo di tale Decreto al reato di "traffico di influenze illecite" ed inasprendo le sanzioni interdittive previste in caso di commissione di reati corruttivi.

Tali modifiche, unitamente alla rinnovata attenzione del legislatore verso i fenomeni corruttivi, rilevano, in particolar modo, sia per quei soggetti che, all'interno della società, intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, sia per le società in quanto tali, chiamate ad una rivalutazione dei rischi nei settori di contatto con la pubblica funzione.

Quanto alle modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la legge dispone che l'ente potrà essere responsabile, ex D.Lgs. 231/01, per il nuovo reato di "traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 bis cod. pen., emendato anch'esso dalla predetta legge.
Sotto tale aspetto, infatti, viene abrogato il reato di "millantato credito"ex art. 346 cod. pen., le cui condotte vanno a confluire nel proprio delitto di cui all'art. 346 bis cod. pen. che, nella versione attuale, punisce colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Alla luce dell'introduzione della nuova fattispecie di reato nel D.Lgs 231/01, pertanto, diviene necessario apportare un adeguamento dei modelli di organizzazione gestione e controllo adottati dagli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, così da determinare gli impatti della nuova fattispecie all'interno della realtà organizzativa. In particolare, gli enti sono tenuti ad effettuare un'attività di valutazione di potenziali settori aziendali nei quali è in astratto ipotizzabile la commissione del reato in esame e prevedere delle misure di controllo atte a prevenire la commissione dello stesso. A titolo esemplificativo, in ambito Human Resources, il nuovo reato potrebbe assumere rilievo in occasione di richieste di contribuzione o finanziamento da parte della società per l'assunzione eo formazione del personale aziendale (rectius le modalità con cui vengono richieste tali contribuzioni) ovvero in occasione di visite ispettive da parte di pubblici funzionari aventi ad oggetto tematiche HR.

Di rilievo è inoltre la modifica apportata alla durata delle sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) previste dal D.Lgs. 231/01 per l'ente. In caso di condanna per reati presupposto di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione si prevede un inasprimento della durata della sanzione (ora compresa tra quattro e sette anni) se l'autore del reato è una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e tra due e quattro anni, ove il reato sia commesso da persona sottoposta alla direzione di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate.

Il nuovo comma 5 bis dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 tuttavia stabilisce una durata inferiore delle sanzioni interdittive - non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni - se prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
La legge apporta altresì importanti modifiche al Codice Civile in relazione alle fattispecie di reato di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati" che divengono fattispecie procedibili d'ufficio (non essendo quindi più necessaria la presentazione della querela da parte della persona offesa dal reato al fine di avviare il procedimento penale, condizione, che, di fatto, aveva reso, fino ad oggi, la norma quasi mai applicata).

Ulteriori novità normative apportate dalla legge "spazza-corrotti"
(i)Reati contro la Pubblica Amministrazione

Sotto un altro profilo, il legislatore è intervenuto su diversi aspetti del codice penale in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito PA). Accanto alle modifiche di carattere sostanziale di talune fattispecie di reato, si registra un inasprimento del trattamento sanzionatorio in relazione alle pene accessorie applicabili nei confronti di taluni delitti de quibus.

Tra le principali misure introdotte vi sono senza dubbio
(a) l'innalzamento delle pene per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (ex art. 318 cod. pen.), in relazione al quale il minimo della pena passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione; (b) l'introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione, di contrattare con la PA (cosiddetto "Daspo per i corrotti") da un minimo di cinque anni fino a una interdizione a vita, salvo che ricorra la circostanza attenuante della particolare tenuità; (c) la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell'Agente sotto copertura; (d) l'estensione dell'incapacità di contrattare con la P.A. anche al peculato e alla novellata fattispecie di traffico di influenze illecite;

Al fine di incoraggiare l'emersione dei fenomeni corruttivi, la legge introduce una speciale clausola di non punibilità per colui che, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili.
(ii) Prescrizione del reato
Da ultimo vengono introdotte importanti modifichealla disciplina in materia di prescrizione del reato, prevedendo: (a) l'introduzione del regime di sospensione sine die della prescrizione. Ciò comporta la sospensione della prescrizione dal momento della sentenza di primo grado (o decreto di condanna), sia in caso di condanna che di assoluzione. Una volta emessa la sentenza, quindi, il reato diventa di fatto imprescrittibile; (b) per il reato continuato, la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno in cui è cessata la continuazione.
(iii) Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento)
La nuova legge introduce, infine, delle modifiche anche per quanto riguarda la disciplina del patteggiamento, rendendo tale procedimento speciale meno favorevole per l'imputato, rispetto all'odierna disciplina, nel caso in cui si proceda per alcuni dei reati contro la PA (quali peculato, fattispecie corruttive e traffico di influenze illecite).

avv. Luca Bassi, Baker McKenzie 

 

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