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     n. 1 anno 2011

I vostri commenti per una legge bipartisan per le PMI

di Maurizio Quarta

di Maurizio Quarta

Da diversi anni i legislatori locali e nazionali hanno riconosciuto l'importanza di disporre di strumenti legislativi di supporto all'utilizzo del temporary management (di seguito TM) nelle PMI, quali elementi incentivanti e facilitanti di una conoscenza ed un apprezzamento del servizio in costante aumento.
Mentre però i primi hanno già partorito alcune interessanti e ben strutturate elaborazioni, come ad esempio

  • la prima legge italiana che riconosce il TM e le società che lo forniscono della regione Umbria (n. 7193 del 12 novembre 1997)
  • quella che a tutt'oggi rappresenta la migliore elaborazione, la legge n. 4 della Regione Friuli Venezia Giulia del 4 marzo 2005, altresì nota come legge Bertossi dal nome del suo ispiratore

a livello nazionale i tentativi sinora fatti poco o nulla hanno prodotto, non tanto per carenza di attenzione al problema, quanto per difficoltà di natura sostanzialmente politica.

Una volta riconosciuto che il problema di supportare la competitività delle PMI attraverso il rafforzamento delle competenze manageriali è di natura economica e privo di colorazioni politiche, si trattava solamente di trovare il giusto approccio per arrivare alla sua soluzione.
Partendo da questa semplice premessa, Alessia Mosca, Segretario della Commissione Lavoro della Camera, e Giuliano Cazzola, Vice Presidente della stessa Commissione, hanno avviato un processo positivamente bipartisan per arrivare, in tempi anche rapidi, alla definizione di un testo di legge nazionale sul tema del TM.
Sono così nati, per motivi di opportunità politica, due disegni di legge sostanzialmente gemelli sulla materia: il primo, presentato da Alessia Mosca (DDL 3642 del 20 luglio 2010), il secondo, presentato da Giuliano Cazzola (DDL 3978 del 20 dicembre 2010).

Incidentalmente, di questo approccio bipartisan si è discusso a Roma lo scorso 30 novembre in occasione della presentazione del mio ultimo libro, proprio con i due membri della Commissione Lavoro e con Giorgio Ambrogioni di Federmanager.
In occasione del convegno romano, si è anche deciso, seguendo un approccio poco convenzionale e certamente innovativo per il panorama italiano, di procedere alla pubblicazione sul web (vedi www.temporary-management.com ) del testo del DDL di Alessia Mosca, considerato ancora rivedibile, al fine di ricevere commenti e suggerimenti da parte di manager e aziende al fine di arrivafre ad un testo definitivo il più possibile vicino alle esigenze del mercato.

Con la convinzione che anche dai lettori di HR Online possano emergere elementi e spunti interessanti per il legislatore, vi chiedo di farmi avere le vostre osservazioni sul primo testo presentato alla Camera. Mentre per il testo completo si rimanda all'indirizzo sopra citato, vengono di seguito riportati gli elementi più significativi dello stesso.

Obiettivo del DDL nazionale

... incentivare lo sviluppo del temporary management come strumento capace di coniugare la capacità gestionale e competitiva delle PMI con la professionalità e con la maturità gestionale di dirigenti, di seguito denominati « manager», altamente qualificati e in mobilità


Criteri di ammissibilità per le aziende
Per « piccola impresa » si intende l'impresa con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo o con un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro in conformità ai parametri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE ...

Per « media impresa » si intende un'impresa con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero con un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, in conformità ai parametri stabiliti dalla raccomandazione CE.

Le PMI, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, devono presentare lo stato patrimoniale e il bilancio aziendale in attivo e certificato


Manager "ammissibili" per la gestione dei progetti

Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il temporary manager deve avere svolto le funzioni professionali in qualità di dirigente per un periodo di:
a) almeno dieci anni presso imprese con più di 10 dipendenti, per interventi di natura funzionale;
b) almeno quindici anni presso imprese con più di 50 dipendenti, per interventi di natura gestionale complessiva.

Al fine di usufruire dei benefìci di cui all'articolo 6, è fatto obbligo alle PMI
di dichiarare che il temporary manager non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'impresa medesima o con imprese ad essa comunque collegate e che non sussistono rapporti di parentela con la famiglia del titolare dell'impresa stessa.


Progetti ammissibili al finanziamento

a) la crescita dimensionale dell'impresa;
b) i processi di internazionalizzazione dell'impresa;
c) la razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
d) le situazioni di successione generazionale dell'impresa;
e) i processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura a terzi della stessa impresa;
f) il trasferimento di know how e dicompetenze manageriali

Agevolazioni fiscali concesse

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del temporary manager in mobilità;
b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del temporary manager; qualora il temporary manager sia in mobilità tale esenzione si applica nella misura del 60 per cento.


Grazie a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, che potrà essere inviato a mq@ioim.it

 

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