hronline
     n. 2 anno 2008

La Riforma delle pensioni 2008

di Temistocle Bussino - Funzionario Ispettivo Inps

La legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie di interventi in materia previdenziale : nuovi requisiti per accedere alla pensione di anzianità, finestre di uscita anche per i pensionati di vecchiaia, agevolazioni per coloro che svolgono attività usuranti, nuovi coefficienti di trasformazione per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, totalizzazione dei periodi assicurativi e riscatto laurea molto più convenienti rispetto al passato. Ecco alcuni degli aspetti più salienti del nuovo quadro normativo.

Gli scalini. Si è tanto parlato del passaggio dallo scalone introdotto dalla Riforma Maroni ai cosiddetti ‘’scalini’’ voluti, invece, dalla Riforma Prodi-Damiano. Questo vuol dire che dal 2008 non saranno richiesti 60 anni di età abbinati a 35 anni di contributi come prospettato dalla Riforma Maroni, ma saranno sufficienti – sino al 30 giugno 2009 - 58 anni di età per i dipendenti e 59 anni per gli autonomi. Dal 1 luglio del prossimo anno l’età slitterà a 59 anni (60 anni per gli autonomi), con l’introduzione delle quote, date dalla somma dei contributi versati più l’età anagrafica.

Le finestre d’uscita. Altra novità di rilievo, di cui si è data illustrazione in precedenza, riguarda le finestre di uscita estese anche ai pensionati di vecchiaia. In pratica, mentre ora tali pensionati percepiscono la pensione dal mese successivo al compimento dell’età, dal 2008 anch’ essi saranno legati a quattro uscite programmate, le stesse previste per i pensionati di anzianità che hanno maturato la pensione con almeno 40 anni di contributi. Proprio per i pensionati di anzianità, che però hanno maturato meno di 40 anni di contributi, le finestre di uscita si riducono a due, così come già previsto dalla riforma Maroni. Non è trascurabile il fatto che la situazione è un po’ più penalizzante per i lavoratori autonomi : ad esempio, chi avrà raggiunto i requisiti tra luglio e dicembre potrà accedere alla pensione il 1 gennaio del secondo anno successivo a quello di maturazione.
La pensione di vecchiaia ed il licenziamento. Senza non poche polemiche, la nuova legge, invece, ha introdotto il meccanismo delle finestre di uscita anche alle pensioni di vecchiaia, condizionando così l’erogazione della pensione all’apertura della prima “finestra” utile, mentre con le norme previgenti la pensione veniva erogata dal 1° giorno del mese successivo alla data del compimento dell’età pensionabile. Va, inoltre, ricordato che il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato non solo alla presenza dei suddetti requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ma anche alla cessazione del rapporto di lavoro ( la condizione che riguarda esclusivamente il lavoro dipendente e non l’attività di lavoro autonomo). queste modifiche hanno causato grosse difficoltà soprattutto alle persone che, maturando il requisito dell’età pensione nei primi mesi del 2008, hanno già presentato le dimissioni, convinti di ottenere la pensione di vecchiaia dal mese successivo le quali, come detto, potrebbero avere qualche difficoltà economica nella ipotesi in cui il datore di lavoro dovesse decidere di licenziare il lavoratore stesso. Tutto nasce dalla legge n. 108/1990, art. 4, grazie alla quale viene data la possibilità alle aziende di poter liberamente licenziare i lavoratori dipendenti ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato e fatto domanda per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, quindi, è nelle legittime condizioni di far scattare il licenziamento ad(cioè senza vincoli) nei confronti del lavoratore che ha raggiunto i suddetti requisiti pensionistici, senza ricorrere a motivi per giusta causa o giustificato motivo. La riforma delle pensioni non si è raccordata con la legge n. 108/1990 in quanto non ha previsto nessuna deroga in materia di libertà di licenziamento per le imprese.
In assenza di regole legislative si è dovuto interpretare l’art. 4 della suddetta legge n.108/1990 e capire se i sistemi di tutela dei lavoratori potevano essere esteso sino all’apertura della finestra. Ed allora, per ovviare rapidamente a un problema di tale rilevanza che – a seguito della distanza tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’ effettiva erogazione della pensione – avrebbe portato come conseguenza per il lavoratore il mancato percepimento sia dello stipendio sia della pensione il Ministero del lavoro, ha espresso l’opinione (illustrata dalla circolare Inps n. 5/2008) che la possibilità di recesso “ad nutum” deve essere differita alla data di effettiva apertura della “finestra di accesso”.

Attività usuranti. La Riforma pone particolare attenzione a coloro che svolgono lavori usuranti, prevedendo uno ‘’sconto’’ di tre anni sull’età minima della pensione (mai comunque al di sotto dei 57 anni). L’attività dovrà essere svolta al momento del pensionamento di anzianità ma anche per almeno la metà dell’intero periodo lavorativo o (nel periodo transitorio 208-2013) per almeno sette anni negli ultimi dieci. Vale la pena sottolineare che sono previsti accertamenti ispettivi al fine di evitare abusi nonché elevate sanzioni per i datori di lavoro nel caso di comportamenti non corretti.

Lavoratori esposti all'amianto. La riforma consente ai lavoratori di provare che il periodo in cui sono stati esposti all'amianto è più lungo di quello risultante dalle certificazioni INAIL. Ciò potrà avvenire se queste riportano, nel settore aziendale dove operava il lavoratore, una data finale del periodo di esposizione anteriore all'azione di bonifica per l'eliminazione dell'amianto.

Clausole di salvaguardia. Il messaggio dell’Inps n. 29224/2007 ha spiegato - in materia di salvaguardia per il diritto a pensione a favore di coloro che conseguono i requisiti entro il 31 dicembre 2007 – potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le attuali cadenze.

Blocco della perequazione automatica. Giro di vite previsto nel 2008 per le pensioni superiori otto volte il trattamento minimo (oltre 3.539,72 euro mensili) per le quali non è previsto l’adeguamento Istat al costo della vita.

Coefficienti di trasformazione. In tema di pensione contributiva si prevede, in futuro, una revisione dei coefficienti che potrebbe rendere meno elevata la rendita pensionistica, tuttavia le norme prevedono che ai lavoratori dovrà essere garantita una pensione non inferiore al sessanta per cento dell’ultima retribuzione.

Bonus. Con il 2008 il bonus utilizzato da circa 97mila lavoratori nel periodo 2004-2007 è uscito di scena. Per coloro che, tuttavia, vogliono proseguire l’attività lavorativa devono ovviamente essere versati i contributi previdenziali i quali consentiranno un supplemento di pensione.

Totalizzazione e riscatto laurea. Le modifiche apportate a entrambi gli istituti sono di notevole rilevanza. Sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi se sono maturati almeno tre anni in ciascuna cassa previdenziale (vale per coloro che andranno in pensione con il sistema misto o retributivo). Per i. riscatto laurea è consentito il pagamento dell’onere in 120 rate senta interessi. Particolare attenzione è stata posta dal legislatore per i giovani che andranno in pensione con il sistema contributivo.

Dal 2008 i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Anno di pensionamento:

Lavoratori dipendenti.
Le quote:
età anagrafica
più contributi

Lavoratori autonomi.
Le quote:
età anagrafica
più contributi

2008 al 30/6/09

58 anni + 35 anni
di contributi
59 anni più 35 anni
di contributi
1/7/2009-31/12/2010Quota 95 data da:
59+36 oppure 60+35
Quota 96 data da:
60+36 oppure 61+35
1/1/2011-31/12/2012Quota 96 data da:
60+36 oppure 61+35
Quota 97 data da:
61+36 oppure 62+35
Da 1/1/2013Quota 97 data da:
61+36 oppure 62+35
Quota 98 data da:
62+36 oppure 63+35

N.B. per entrambe le categorie, in alternativa ai suddetti requisiti, si può andare in pensione con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.

Le finestre di uscita per le pensioni di anzianità per i lavoratori dipendenti
Data di maturazione dei requisitiDecorrenza con meno di 40 di contributiDecorrenza con almeno 40 di contributi*
31 marzoPrimo gennaio anno successivo (con almeno 57 anni di età)Primo luglio stesso anno (con almeno 57 anni di età)
30 giugnoPrimo gennaio anno successivo (con almeno 57 anni di età)Primo ottobre stesso anno (con almeno 57 anni di età)
30 settembrePrimo luglio anno successivoPrimo gennaio anno successivo
31 dicembrePrimo luglio anno successivoPrimo aprile anno successivo

*N.B Attenzione : queste finestre sono valide anche per le pensioni di vecchiaia retributive e contributive

Le finestre di uscita per le pensioni di anzianità per i lavoratori autonomi
31 marzoPrimo luglio anno successivoPrimo ottobre stesso anno
30 giugnoPrimo luglio anno successivoPrimo gennaio anno successivo
30 settembrePrimo gennaio secondo anno successivoPrimo aprile anno successivo
31 dicembrePrimo luglio secondo anno successivoPrimo luglio anno successivo

*N.B Attenzione : queste finestre sono valide anche per le pensioni di vecchiaia retributive e contributive

* Il presente articolo non impegna la Pubblica Amministrazione

 

  • © 2024 AIDP Via E.Cornalia 26 - 20124 Milano - CF 08230550157 - tel.02/6709558 02/67071293

    Web & Com ®