n. 12 anno 2020
Nuovi dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy: un equilibrio da riconquistare nell’era del Covid
di Cesare Pozzoli
L'appena iniziata "fase 2" dell'emergenza Covid-19 pone imprese e sindacati di fronte a sfide di gestione e organizzazione del lavoro del tutto inedite, che mettono a dura prova gli strumenti "tradizionali" apprestati dal Legislatore per governare le dinamiche di lavorodell'era "prepandemica".
Una materia fortemente problematica è quella relativa all'utilizzo di "strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori" (art. 4 L. n. 300/1970) il cui impatto sulle iniziative che molti datori di lavoro saranno tenuti ad attuare per mantenere standard elevati di sicurezza sul luogo di lavoro-in particolare per fare osservare il distanziamento minimo tra i lavoratori-è tutto da verificare. Come si può coniugare il rispetto della norma statutaria con l'introduzione degli strumenti necessari a garantire la ripresa dell'attività lavorativa in un ambiente sicuro nell'era Covid-19?
Lo spunto per immaginare quali possano essere i nuovi scenari è dato dalla notizia, comparsa su alcuni media, dello sviluppo da parte di alcune aziende di dispostivi "indossabili" che consentono di monitorare la distanza che intercorre tra i lavoratori e, ove la distanza di sicurezza non sia rispettata, di segnalare in tempo reale la violazione via led o cicalino. Tutti gli eventi registrati dal "dispositivo" verrebbero poi memorizzati per ricostruire eventuali linee di contagio nel caso in cui un dipendente risultasse ex post positivo al Covid-19.
Si tratta di un'innovazione che risponde ad una duplice finalità: garantire il rispetto delle distanze minime di sicurezza tra lavoratori ribadite nel Protocollo siglato dalle Parti socialilo scorso 24 aprile, e limitare il rischio di contagio attraverso un tracciamento epidemiologico in grado di gestire eventuali focolai di diffusione del virus (con una chiara valenza sotto il profilo della tutela della salute pubblica).
La compatibilità di tali strumenti con la normativa di cui all'art. 4, L. n. 300/1970 deve essere oggetto di un'attenta verifica al fine di evitare che i medesimi possano rivelarsi illegittimi e dare origine ad azioni risarcitorie e a sanzioni di carattere amministrativo.
È dunque necessario interrogarsi sulla configurabilità di tali dispostivi come "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa", il che consentirebbe al datoredi applicare la più agile disciplina di cui al comma 2 dell'art. 4 evitando di passare dal vaglio sindacale o dell'Ispettorato del lavoro, fermo restando l'obbligo di informativa di cui diremo innanzi. La norma di cui al comma 2 era stata infatti orientata dal Legislatore verso strumenti imprescindibili per rendere la prestazione quali, tipicamente, la posta elettronica aziendale.
Al riguardo, un chiarimento giunge dall'interpretazione fornita, a suo tempo, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2/2017 laddove osserva che "si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori .... Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato".
Lo stesso Ispettorato apriva tuttavia uno spiraglio alla possibilità di considerare tali strumenti tra quelli "utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" laddove rilevava che "in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (...), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori...) - si può ritenere che gli stessi finiscano per "trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere... sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge".
Detta previsione, se poteva avere una valenza marginale nel caso dei sistemi di geolocalizzazione, assume connotati del tutto diversi rispetto agli innovativi dispositivi di cui si discute e nell'attuale contesto emergenziale: si può infatti sostenere che nella situazione attuale la prestazione lavorativa non possa essere utilmente resa se non tramite l'installazione e l'utilizzo di tali strumenti e che la copiosa normativa emergenziale emanata a partire dal 23 febbraio, unitamente al Protocollo del 24 aprile, abbiano sostanzialmente imposto ai datori di lavoro di assumere ogni iniziativa necessaria per il contenimento del virus tra cui, per l'appunto, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi in grado di segnalare la distanza tra i lavoratori e -al limite- di ricostruirne i movimenti per rilevare eventuali linee di contagio.
In tal caso l'accordo sindacale ovvero l'autorizzazione amministrativa non sarebbero necessari, con conseguente snellimento delle procedure di utilizzazione dei dispositivi, fattore certamente utile per le imprese nell'attuale contesto emergenziale.
In un'ottica di mantenimento di corrette relazioni inter partes, tenuto conto anche dell'incertezza giuridica rilevata, resta tuttavia preferibile ricercare specifici accordi con le organizzazioni sindacali condividendo così le finalità di sicurezza sottese all'adozione dei "rilevatori" e le relative modalità di utilizzo.
Resta comunque imprescindibile l'emanazione da parte dei datori di un'informativa diretta ai lavoratori che espliciti chiaramente le modalità di utilizzo di tali strumenti e che garantisca ampia visibilità alle modalità di effettuazione dei controlli nel rispetto dei principi posti a tutela della riservatezza dei dati personali.
In virtù del rimando contenuto nell'art. 4, comma 3, il trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo dei dispositivi di rilevazione delle distanze tra lavoratori dovrà ovviamente avvenire nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
Al riguardo offrono indicazioni interessanti le pronunce del Garante in materia di installazione di sistemi di localizzazione GPS su veicoli aziendali. Con provvedimento del 28.6.2018 il Garante ha infatti osservato che "la raccolta sistematica dei dati relativi alla posizione dei veicoli e la consultazione delle informazioni messe a disposizione attraverso l'accesso alla piattaforma web, sia in tempo reale sia attraverso elaborazioni e report conservati per un esteso periodo di tempo (365 giorni) che consente alla società di effettuare il controllo dell'attività dei dipendenti.... risulta in contrasto con la disciplina di settore in materia di controlli a distanza [...]. Tale disciplina infatti ... non consente l'effettuazione di attività idonee a realizzare il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore".
Sebbene i produttori dei dispostivi in questione garantiscano che nessuna informazione sensibile è mantenuta dalla piattaforma e che siano conservati solo gli identificativi univoci del sensore e le relazioni temporali tra loro in forma rigorosamente anonima, è lecito chiedersi se l'utilizzo di tali strumenti sia consentito dall'art. 4.
Nell'attesa di eventuali disposizioni che chiariscano la normativa vigente, e se del caso la modifichino per far fronte alla situazione attuale e alle innovazioni tecnologiche, imprenditori, lavoratori e associazioni sindacali sono chiamati ad adottare misure che garantiscano un'organizzazione del lavoro produttiva, efficiente e ragionevolmente sicura e rispettosa della privacy dei lavoratori.
avv. Cesare Pozzoli, partner Studio Legale Associato Chiello & Pozzoli