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     n. 8 anno 2020

Decreto 'CURAITALIA' (D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

di Simonetta Candela

di Simonetta Candela

Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato in GU, con efficacia a far data dalla relativa pubblicazione, il DL 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "CuraItalia" avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Il Decreto si compone di V Titoli, di cui il II, ha ad oggetto, rispettivamente, al Capo I, le misure di sostegno del lavoro, in particolare, in tema di ammortizzatori sociale e, al Capo II (artt. 23 -48), le "norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori".

In questo articolo, prenderemo in esame le principali disposizioni relative al settore privato aventi ad oggetto i congedi e il diritto di precedenza al lavoro agile nonché i divieti di licenziamento anche a seguito delle prime indicazioni operative fornite dall'INPS con Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020.

Istituto Riferimento normativo Sintesi
Congedo parentale retribuito o, in alternativa, bonus baby-sitting per DIPENDENTI del settore privato con figli fino a 12 anni di età (ovvero senza limiti di età in caso di disabilità grave) Art. 23, commi 1, 2, 8
  • Chi: genitori dipendenti del settore privato con figli naturali, affidatari o adottivi (quest'ultima situazione familiare non è stata inclusa esplicitamente nel Decreto ma si ritiene estensibile per analogia)
  • Cosa: congedo sino a 15 giorni (continuativi o frazionati, fruibili alternativamente da ciascuno dei genitori) oppure bonus baby-sitting sino a Euro 600
  • Quanto: 50% della retribuzione (media globale giornaliera nel periodo di paga quadri-settimanale o mensile, scaduto e immediatamente precedente nel corso del quale ha inizio il congedo o di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo per la determinazione dell'indennità di maternità), a carico INPS (con contribuzione previdenziale figurativa)
  • Quando: il congedo può decorrere dal 5 marzo 2020, il bonus baby-sitting è riferito a prestazioni rese dal 17 marzo 2020 (circa la scadenza, la norma fa riferimento all'anno 2020, nonostante citi il provvedimento di sospensione delle attività didattiche di cui al DPCM del 4 marzo 2020, che valeva sino al 15 marzo 2020 quanto alla sospensione delle attività didattiche ed al 3 aprile 2020 in generale)
  • Requisiti: figli fino a 12 anni, oppure, senza limiti di età per i figli con disabilità grave accertata ex art. 4, comma 1, L. 104/2991, iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
  • Limiti: limite complessivo copertura finanziaria di Euro 1.261,1 milioni per l'anno 2020 (in concorso con gli altri istituti previsti all'art. 22 del Decreto). Dunque, le eventuali domande che eccedano il limite della copertura finanziaria saranno rigettate.
  • Esclusioni: il congedo non spetta se nel nucleo familiare vi è un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CIG, Fis, NASpI, etc) in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, oppure disoccupato o non lavoratore.
  • Diritto transitorio: gli eventuali congedi parentali ("ordinari") che siano stati già fruiti nel predetto periodo sono convertiti in questo congedo "specifico".
  • Con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative.
    In particolare, il congedo parentale per i dipendenti è già attivo: ad oggi l’Istituto ha registrato già circa centomila richieste di congedo con riferimento al periodo decorrente dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
    L’INPS ha anche precisato che i genitori che hanno già fatto richiesta ed hanno in corso, alla data del 5 marzo, un congedo parentale ordinario, non devono presentare una nuova domanda: il congedo verrà convertito d’ufficio dall’INPS.
    Medesimo discorso vale per i genitori fruitori dei congedi per i figli portatori di handicap.
    Invece, i genitori non fruitori, che intendono utilizzare il nuovo congedo e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale in uso.
    I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del nuovo Congedo, ma dovranno presentare apposita domanda e, nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
    Infine, i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare la domanda di Congedo unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

    Le procedure per il bonus babysitting sono ancora in fase di avvio.
Congedo parentale retribuito o bonus baby-sitting per LAVORATORI AUTONOMI iscritti all'INPS Art. 23, comma 3, 8
  • Chi: genitori (con figli naturali, affidatari o adottivi) lavoratori autonomi iscritti all'INPS (liberi professionisti, co.co.co, a condizione che non siano iscritti ad una cassa professionale e non siano anche dipendenti)
  • Cosa: congedo sino a 15 giorni (continuativi o frazionati) oppure bonus baby-sitting sino a Euro 600
  • Quanto: 50% della remunerazione, a carico INPS. Il calcolo del pagamento del congedo fa riferimento a:
    • gestione separata (co.co.co., amministratori): 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
    • lavoratori autonomi iscritti all'INPS: retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  • Quando: il congedo può decorrere dal 5 marzo 2020, il bonus baby-sitting è riferito a prestazioni rese dal 17 marzo 2020 (circa la scadenza, la norma fa riferimento all'anno 2020, nonostante citi il provvedimento di sospensione delle attività didattiche di cui al DPCM del 4 marzo 2020, che valeva sino al 15 marzo 2020 quanto alla sospensione delle attività didattiche ed al 3 aprile 2020 in generale)
  • Requisiti: figli fino a 12 anni, oppure figli con disabilità grave accertata ex art. 4, comma 1, L. 104/2991, iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
  • Limiti: limite complessivo di Euro 1.261,1 milioni per l'anno 2020 (in concorso con gli altri istituti previsti all'art. 22). Dunque, anche in questo caso, le eventuali domande che eccedano il limite della copertura finanziaria saranno rigettate
  • Esclusioni: il congedo non spetta se nel nucleo familiare vi è un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CIG, Fis, NASpI, etc) in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, oppure disoccupato o non lavoratore.
Bonus baby-sitting per LAVORATORI AUTONOMI NON iscritti all'INPS Art. 23, comma 9
  • Chi: lavoratori autonomi non iscritti all'INPS
  • Cosa: bonus baby-sitting
  • Quanto: sino a Euro 600
  • Quando: il bonus baby-sitting è riferito a prestazioni rese dal 17 marzo 2020 (circa la scadenza, la norma fa riferimento all'anno 2020, nonostante citi il provvedimento di sospensione delle attività didattiche di cui al DPCM del 4 marzo 2020, che valeva sino al 15 marzo 2020 quanto alla sospensione delle attività didattiche ed al 3 aprile 2020 in generale)
  • Requisiti: comunicazione all'INPS da parte della cassa previdenziale a cui il lavoratore autonomo è iscritto
Giorni aggiuntivi di permesso retribuito per lavoratori con handicap grave o assistenza a persone con handicap grave Art. 24
  • Chi: lavoratore dipendente, pubblico o privato, maggiorenne con handicap in situazione di gravità oppure che assiste persona con handicap in situazione di gravità e cioè: genitori (anche adottivi o affidatari), coniuge (inteso anche come parte dell'unione civile e come convivente di fatto), parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
  • Cosa: 12 giornate di permesso aggiuntive rispetto ai 3 giorni di permesso mensile "ordinario" (il totale dei giorni di permesso che possono essere usufruiti complessivamente nei mesi di marzo e aprile ammonta, dunque, a 18 giorni)
  • Quando: da utilizzarsi anche in maniera continuativa nei mesi di marzo e aprile 2020
  • Quanto: retribuzione effettiva, inclusa la 13ma e le altre eventuali mensilità aggiuntive, a carico dell'INPS (con contribuzione figurativa)
  • Limiti: il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona. Il permesso è riconosciuto al personale sanitario solo compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità
  • Esclusioni: i permessi non spettano se la persona portatrice di handicap è ricoverata a tempo pieno. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato Art. 26
  • Chi: lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con permanenza attiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. h) e i) DL 23 febbraio 2020 n. 6.
  • Cosa: equiparazione del periodo di quarantena / permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia ai fini del trattamento economico. Il suddetto periodo non è computabile ai fini del comporto.
  • Come: il medico curante redige certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di astensione lavorativa. Qualora il dipendente sia in malattia da Covid-19 il medico curante redige il relativo certificato nelle consuete modalità telematiche e senza necessità di indicazioni del provvedimento da parte dell'operatore sanitario.
  • Quando: sono considerati validi anche i certificati medici trasmessi prima del 17 marzo 2020 e anche in assenza del provvedimento dell'operatore sanitario
  • Limiti: limite specifico di spesa di Euro 130 milioni per l'anno 2020. Una volta raggiunto, anche in via prospettiva, il suddetto limite di spesa, gli enti previdenziali non prenderanno in considerazione le relative domande
Diritto di precedenza "lavoro agile" Art. 39
  • Chi: lavoratori subordinati in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o, alternativamente, che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap in condizione di gravità (cd care-giver).
  • Cosa: (comma 1) diritto del lavoratore identificato di potere svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che sia compatibile con il tipo di mansioni svolte.
    (comma 2): priorità nelle richieste di lavoro agile. Si aggiungono fra i relativi destinatari anche i lavoratori con gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa. É stato osservato come tale definizione appaia più ampia e inclusiva rispetto a quella prevista dal 1 comma, facendo riferimento ai lavoratori interessati dalla legge 68/91999
  • Quando: sino alla data del 30 aprile 2020
Divieto di Licenziamento Art. 46
  • Cosa: divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sospensione di quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 (artt. 4, 5 e 24, L. 223/1991); divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966), indipendentemente dal numero dei dipendenti.
  • Quando: per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 17 marzo sino al 16 maggio 2020).
  • NOTA: la norma, erroneamente rubricata con riferimento alla "sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti", è in realtà volta a sospendere la possibilità di disporre i licenziamenti (collettivi e per giustificato motivo oggettivo). La disposizione, nel dichiarato intento di far sì che non si perdano posti di lavoro nel contesto della presente crisi sanitaria, lascia - secondo alcuni commentatori - spazio a dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con le disposizioni dell'art. 41 Cost., che definisce "libera" l'attività imprenditoriale e dunque frutto di insindacabili scelte organizzative dell'imprenditore.
  • Destinatari del provvedimento sono tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza.
  • I lavoratori tutelati sono: quadri, impiegati ed operai assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si ritengono esclusi – in considerazione delle disposizioni richiamate – i dirigenti, gli apprendisti (in caso di recesso al termine del periodo formativo), chi ha raggiuto l’età pensionabile, i lavoratori in prova e a tempo determinato (per scadenza del termine).
  • Si ritengono invece consentiti i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, per giusta causa/giustificato motivo soggettivo, per idoneità fisica sopravvenuta.
  • In caso di mancato rispetto della disposizione di legge, la sanzione che si ritiene applicabile è quella della nullità del licenziamento.
Altri casi di divieto di licenziamento Art. 47, comma 2
  • Chi: genitori conviventi di una persona con disabilità
  • Cosa: l'assenza dal posto di lavoro non può costituire giusta causa di licenziamento
  • Quando: sino alla data del 30 aprile 2020 sin tanto che la sospensione delle attività dei centri socio assistenziali, di riabilitazione, socio-occupazionale rende impossibile il relativo accudimento della persona con disabilità
  • Requisiti: l'assenza deve essere preventivamente comunicata e motivata con l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1 dell'art. 47 del Decreto.

avv. Simonetta Candela
Head Employment Department
Clifford Chance

 

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