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     n. 11 anno 2019

La validità delle rinunce del lavoratore in sede di conciliazione

di Stefano Piero Luca Miniati

di Stefano Piero Luca Miniati

Con la pronuncia n. 9006/2019 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'impugnabilità delle conciliazioni concluse nelle c.d. sedi protette (in particolare in sede sindacale), ribadendo le proprie posizioni su un argomento tanto diffuso nella gestione dei rapporti di lavoro, soprattutto nella loro fase conclusiva, quanto spesso poco approfondito.
Come noto, dunque, i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. (i.e.: rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, ivi incluso il rapporto di agenzia), presentano delle caratteristiche peculiari rispetto ad altri rapporti contrattuali.
Per tale motivo le rinunce e gli accordi conciliativi intervenuti nell'ambito di tali rapporti prevedono l'applicazione di una disciplina speciale, per cui, affinché una transazione o una rinuncia sia valida, è necessario il rispetto di determinate condizioni, molto più stringenti rispetto a quelle richieste in altri ambiti contrattuali.
L'applicazione di tale disciplina speciale si fonda su un presupposto fondamentale, che permea tutto l'ordinamento giuslavoristico italiano: l'esistenza di una intrinseca disparità di potere contrattuale tra le parti dei rapporti citati,per cui il lavoratore (sia esso subordinato, parasubordinato o autonomo) sarebbe in una posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro (o committente, nei rapporti di lavoro autonomo), tanto da poter vedere potenzialmente condizionata, anche indirettamente, la propria volontà.
In tale contesto, la norma chiave del nostro ordinamento è l'articolo 2113 del codice civile.
Nell'ottica di proteggere la parte contrattuale più debole, dunque, tale norma afferma in primo luogo che eventuali rinunce e/o transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da norme inderogabili (di legge o di contratto collettivo) non sono valide e possono essere impugnate dal lavoratore (nel rigoroso termine di 6 mesi, decorrente dalla data di cessazione del rapporto, se intervenute durante il suo svolgimento, o dal momento in cui sono effettivamente intervenute, se successive).
Tale possibilità, però, è preclusa se la rinuncia/transazione si sia perfezionata nell'ambito delle c.d. sedi protette, in quanto in tali ambiti la posizione del lavoratore sarebbe adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro, per effetto dell'intervento in funzione garantista di un terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della citata presunzione di condizionamento della libertà d'espressione del consenso del prestatore di lavoro (Cass. n. 16168/2004).
Nella prassi, tuttavia, accade che i lavoratori contestino comunque l'illegittimità delle rinunce/transazioni intervenute anche in sede protetta, adducendo varie argomentazioni.
Al riguardo, la Cassazione è dunque tornata ad esprimersi in un caso in cui un lavoratore autonomo (un agente) ha impugnato un verbale di conciliazione (sottoscritto in sede protetta) con cui aveva rinunciato a varie pretese nei confronti del proprio preponente.
L'agente, in particolare, a sostegno delle proprie ragioni aveva addotto, da un lato, di non aver conferito idoneo mandato al rappresentante sindacale, dall'altro, l'assenza di reciprocità nelle rinunce/concessioni (elemento questo che deve necessariamente sussistere affinché una transazione sia valida).
La Cassazione, dunque, pronunciandosi sul ricorso presentato dall'agente (e, in particolare, rigettandolo), ha avuto modo di precisare, in primo luogo, che le rinunce/transazioni in materia di diritto del lavoro non sono impugnabili se, nell'ambito delle sedi di cui all'art. 2113 c.c., l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali al lavoratore sia stata effettiva. Affinché sia tale, però, la Corte di Cassazione, non richiede generalmente particolari formalità: solo il rappresentante deve effettivamente rendere edotto il lavoratore in merito alla portata dei propri atti abdicativi, sincerandosi che ne abbia compreso i contenuti e le conseguenze.
E che il rappresentante del lavoratore presti la propria assistenza a quest'ultimo in tal senso, secondo parte della giurisprudenza, lo si può addirittura presumere anche solo dalla sua presenza all'atto della firma della conciliazione (Cass.n. 18258/2003).
Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, tuttavia, una recente pronuncia di merito (Tribunale di Roma 4354/2019), che ha suscitato un certo clamore, discostandosi significativamente dai precedenti della Cassazione citati, ha affermato che, al fine di compensare l'intrinseco disequilibrio tra datore e lavoratore e garantire al contempo un'assistenza effettiva, sarebbe necessario che il conciliatore illustri compiutamente al lavoratore la portata della decisione di aderire alla conciliazione, tenuto conto della fattispecie concreta, anche in relazione al rapporto tra costi e benefici che le rinunce comportano (addirittura nel caso oggetto del giudizio citato il Tribunale ha ritenuto non coperte dall'inoppugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. le rinunce contenute in un verbale di conciliazione sindacale in quanto è "mancato un contegno concretamente protettivo nei confronti della lavoratrice da parte del sindacalista"). Una verifica così puntuale, rispetto al requisito dell'effettività dell'assistenza, potrebbe però mettere in discussione ogni conciliazione sottoscritta in sede sindacale, sulla base di un accertamento che, in concreto, rischia di essere più che mai foriero di strumentalizzazioni di sorta e che, ad avviso di chi scrive, non dovrebbe comunque gravare sul datore di lavoro.
Quanto poi ai requisiti intrinseci dell'atto transattivo, ancora secondo la Cassazione, esso deve vertere su una questione che sia quantomeno di dubbia soluzione (ad esempio: la pretesa ad un superiore inquadramento da parte del lavoratore) e, in ogni caso, deve prevedere reciproche rinunce/concessioni.
Nel caso in esame, dunque, la Corte ha ritenuto sussistere tali elementi (l'effettiva assistenza al lavoratore, la reciprocità di rinunce/concessioni, l'esistenza di una questione in contestazione fra le parti) e, conseguentemente, ha rigettato la domanda dell'agente.
In mancanza di tali elementi l'atto transattivo (e con questo le rinunce in esso contenute) non avrebbe invece avuto gli effetti (tombali) sperati, lasciando libero l'agente di agire per tutte le pretese derivanti dal rapporto intercorso con il proprio committente.
Fin qui, comunque, nella pronuncia in commento, la Cassazione non si discosta granché dai suoi precedenti.
Lo fa, invece, ove afferma che non sarebbe necessaria l'esteriorizzazione nell'atto transattivo delle specifiche pretese oggetto della rinuncia delle parti. Tale affermazione appare, infatti, oltre che poco condivisibile (se la volontà del lavoratore deve essere pienamene consapevole, è bene che le transazioni specifichino precisamente le pretese a cui quest'ultimo rinuncia con esse), anche non perfettamente in linea con quanto sostenuto dalla medesima Corte con sentenza n. 20976/2017.
In tale pronuncia è stato affermato che una rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di diritti ipotetici che il lavoratore potrebbe vantare in virtù del rapporto di lavoro, ma senza far riferimento ad alcuno nello specifico, può essere efficacie solo se rilasciata con la necessaria consapevolezza e con il cosciente intento di rinunciare a specifiche pretese. In caso contrario, enunciazioni di tal genere sono assimilabili a mere clausole di stile e non sono sufficienti a tacitare eventuali azioni del lavoratore.
Nella pronuncia in commento si afferma altresì che non rileverebbe ai fini della validità della conciliazione l'eventuale squilibrio tra le reciproche concessioni e rinunce effettuate dalle parti, in quanto il giudice non sarebbe tenuto a valutarne la reciproca congruità.
Il punto, però, ad avviso di chi scrive, meriterebbe forse maggiore sforzo argomentativo. Non si comprende infatti come la verifica del requisito della sussistenza delle reciproche rinunce/concessioni per la validità di una transazione possa prescindere da una verifica della loro effettiva reciproca congruità, soprattutto in ambito giuslavoristico.
Va considerato, infatti,al riguardo, che, se il diritto o la pretesa a cui il lavoratore rinuncia sono il più delle volte facilmente individuabili (essendo peraltro spesso già oggetto di contestazione e/o rivendicazione stragiudiziale), più ardua appare l'individuazione dei contenuti delle rinunce del datore di lavoro/committente (che sono di fatti sovente inserite nei verbali di conciliazione in mere clausole di stile).
E che sia così lo conferma anche la prassi.
È pratica diffusa, infatti, prevedere un importo da corrispondere al lavoratore a titolo transattivo, importo che, a ben vedere, ha proprio lo scopo di riequilibrare la congruità dell'assetto negoziale in regolato nel verbale di conciliazione, a fronte della evidente assenza, nella maggior parte dei casi, di effettive pretese del datore di lavoro azionabili nei confronti del lavoratore (e, dunque, l'assenza della effettiva reciprocità delle rinunce).
Diversamente, tuttavia, ove esistano effettive pretese che il datore di lavoro/committente possa azionare nei confronti del lavoratore (ad esempio a titolo di risarcimento del danno per fatti commessi dal lavoratore in costanza di rapporto) l'atto transattivo potrà reggersi, previa una adeguata descrizione nelle premesse delle circostanze da cui tali pretese/diritti possano sorgere, sulla mera reciprocità delle rinunce/concessioni (senza, cioè, il pagamento di alcun importo a titolo transattivo).
Ove così non fosse, invece, il riconoscimento di un importo a titolo transattivo diventerà elemento fondamentale per la tenuta dell'accordo conciliativo e, in ultima analisi, a parere di chi scrive, elemento imprescindibile affinché tale accordo (con le relative rinunce) possa dirsi realmente tombale.
Da ultimo, si deve però dare conto anche della già citata pronuncia del Tribunale di Roma 4354/2019, per cui, laddove il CCNL di riferimento non preveda specifiche disposizioni in materia di conciliazioni in sede sindacale, non potrebbe trovare applicazione il regime previsto dall'artt. 2113 c.c. e, pertanto, l'accordo conciliativo potrebbe essere impugnato dal lavoratore anche se sottoscritto in tale sede (in quanto non soggetto al principio dell'inoppugnabilità).
Tale arresto giurisprudenziale, di fatto, conferma e, per certi versi, rende ancora più chiaro quanto precedentemente statuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con nota prot. 37/5199 del 16/03/2016), in merito alle conciliazioni concluse in sede sindacale, in assenza di una previsione specifica al riguardo del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Dal punto di vista operativo, sarà dunque fondamentale stabilire, in primo luogo, se il CCNL di riferimento preveda una disciplina peculiare in materia di conciliazioni e, successivamente, redigere l'accordo transattivo dando espressamente atto del rispetto dei principi del CCNL.
Al contrario, nel caso in cui, come accade per numerosi settori produttivi, il CCNL non preveda un'apposita disciplina in materia di conciliazioni, sarà opportuno, ad avviso di chi scrive, anche all'esito del recente arresto del Tribunale di Romasul tema (4354/2019), privilegiare, per lo meno sino a che la Cassazione non si sia pronunciata sul tema, la sottoscrizione presso le commissioni di conciliazione o quelle di certificazione, in luogo della semplice sede sindacale.

Avv. Stefano Piero Luca Miniati
Senior Manager Deloitte Legal - Studio Associato, team Employment & Benefits

 

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