hronline
     n. 8 anno 2019

Attrazione dei Talenti dall’estero: nuove frontiere per il reclutamento

di Andrea Benigni

È un concetto noto in azienda: il talento chiama il talento. Ed il talento non ha nazionalità. È un tema che il nostro legislatore già da diversi anni ha fatto suo. E prima del nostro legislatore, da tempo, lo hanno fatto loro le aziende.
Prima con il decreto internazionalizzazione 2015 e poi con la Legge di stabilità 2017 per i lavoratori impatriati di alta qualifica in arrivo dall'estero in Italia (italiani di rientro e stranieri qualificati) è concreto ed operativo l'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali ( prima del 30% con il decreto internazionalizzazione 2015 e poi del 50% con la Legge di Stabilità del 2017).
Rileva in questa sede precisare il termine "impatriato": definisce non solo l'italiano di rientro (c.d rientro dei cervelli) ma anche lo straniero che trasferisce la propria attività e residenza nel nostro paese. Nell'ultimo biennio le aziende italiane di impronta internazionale hanno iniziato a prendere piena coscienza di questa opportunità, ampliando il loro raggio d'azione in termini di reclutamento e "caccia ai migliori": siamo a tutti gli effetti diventati il paese fiscalmente più attrattivo del continente per un talento internazionale. Non è una battuta, pur non essendo i primi a proporre questo tipo di scenario: arriviamo infatti dopo Olanda, Francia, Spagna, Danimarca e UK. Ma nessuno di questi paesi ha offerto ed offre una soluzione incentivante come quella italiana.
Lo scenario attualmente in vigore è arrivato con la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 150 e 151) che ha modificato l'aliquota di detassazione prevista dal ben noto art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (il già citato Decreto Internazionalizzazione) il quale introduceva uno speciale regime fiscale con l'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% per i lavoratori impatriati. Con la modifica dell'art. 16 è stato previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Per beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale restano validi i requisiti specificati dal decreto, ovvero che gli impatriati abbiano residenza all'estero da almeno 5 anni, che rivestano ruoli direttivi o di elevata specializzazione e che si impegnino a restare in Italia per almeno due anni. Il beneficio sarà valido dall'anno in cui si trasferisce la residenza in Italia e per i successivi 4 anni.
Da evidenziare che l'attività deve essere svolta in via prevalente (>183 gg) in Italia e per i cittadini di stati membri Ue o Stati legati all'Italia da accordi contro le doppie imposizioni sono sufficienti 2 anni di residenza all'estero nel periodo precedente il trasferimento. Il bonus fiscale sale al 90% per docenti e ricercatori universitari e scientifici.
Ma le novità potrebbero non finire qui: è di questi giorni la potenziale ulteriore innovazione contenuta nel Decreto Crescita, approvato il 4 aprile scorso, che ha apportato ulteriori novità per coloro che si trasferiranno in Italia per lavorare almeno due anni con spostamento della residenza fiscale nel nostro paese a partire dal 2020.
Le novità di rilievo sono le seguenti:
- la percentuale di esenzione salirà dal 50% al 70%, determinando un imponibile pari al 30% del reddito di lavoro;
- la percentuale di esenzione salirà al 90%, determinando un imponibile pari al 10% del reddito di lavoro nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia;
- il termine di 5 anni di validità del regime potrà essere esteso per ulteriori altri 5 anni in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia o di lavoratori con figli minori.
La semplificazione delle condizioni di accesso al regime previste dal comma 1 dell'articolo 16 del D. Lgs. 147/15, saranno le seguenti:
a) basterà essere stati fiscalmente residenti all'estero nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento della residenza (fiscale) in Italia, e non più nei 5 periodi d'imposta precedenti
b) in assenza di iscrizione AIRE, il lavoratore potrà dimostrare la residenza fiscale estera nei due anni precedenti il trasferimento in Italia ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero di residenza
c) potranno beneficiarne tutti i lavoratori (operai, impiegati senza funzioni direttive, calciatori senza laurea, ecc.), perché non sarà più richiesto che il lavoratore abbia un'elevata qualifica o specializzazione
d) l'attività lavorativa dovrà essere resa prevalentemente in Italia
Rimangono immutate, invece, le condizioni di accesso al regime previste dal comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs. 147/15 e le ulteriori condizioni previste per entrambi i commi, vale a dire:
a) il trasferimento della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR (e quindi - molto sinteticamente - iscrizione all'anagrafe dei residenti o spostamento del centro principale degli affari e interessi in Italia o soggiorno in Italia per la maggior parte del periodo di imposta)
b) il mantenimento della residenza in Italia almeno due periodi di imposta.
Il regime impatriati, nella nuova formulazione, amplia di molto la platea degli interessati e l'oggetto dell'agevolazione. Tuttavia, si segnala che, presumibilmente, il regime impatriati continuerà ad essere precluso ai lavoratori che rientreranno in Italia dopo un periodo di distacco all'estero (salvo il caso - come confermato dall'Agenzia delle entrate con delle risoluzioni - di periodi lunghi all'estero tali, ad esempio, da determinare un affievolimento dei legami con il territorio italiano ed un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero e, conseguentemente, tali da non contrastare con la ratio della norma) .
In attesa della versione definitiva del provvedimento nelle prossime settimane, che coinvolgerà probabilmente i ricercatori e docenti, non possiamo che apprezzare, come addetti ai lavori, che seppure raramente la politica può concertare un coordinamento su un provvedimento che nasce in un lato dell'emiciclo nel biennio 2015-17 e trova possibili sviluppi ed ulteriori miglioramenti attraverso un'evoluzione studiata dall'altro lato dello stesso emiciclo. È cosa ben diversa dalla flat tax: qui stiamo parlando di drenare tasse a beneficio di compensi che potranno portare, con ragionevole certezza, sviluppo e know how, allineandoci a molti paesi europei che hanno avuto nella Diversity un fattore critico di successo. Perché è ampliando il proprio bagaglio di relazioni, conoscenze, incontri, che la persona cresce. I migliori risultati economici diventano, di norma, un effetto a valle.

Andrea Benigni - AD ECA Italia

 

  • © 2024 AIDP Via E.Cornalia 26 - 20124 Milano - CF 08230550157 - tel.02/6709558 02/67071293

    Web & Com ®