hronline
     n. 4 anno 2019

Misure sperimentali nel Decreto n. 4/2019 in tema di pensioni: benefici ed opportunità per lavoratori ed imprese

di Emanuela Nespoli

di Emanuela Nespoli

Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», attualmente in Parlamento per l'iter di conversione in legge, introduce in via sperimentale alcune misure che consentono ai lavoratori di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, nonché alcune ipotesi di riscatto, non previste dalla normativa generale. Il Decreto prevede altresì la possibilità di una partecipazione attiva dei datori di lavoro al finanziamento di alcune di tali misure, che possono dunque rappresentare nuove ipotesi di welfare aziendale ed anche ampliare il novero degli strumenti di gestione di situazioni di esubero di personale.
In particolare è stata introdotta in via sperimentale, nel triennio 2019-2021, la possibilità, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di riscattare periodi anche non continuativi, entro un massimo di 5 anni, non coperti da contribuzione, compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato. L'onere del riscatto è calcolato secondo i criteri ordinari e per i lavoratori del settore privato può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, che può destinare, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In caso di intervento del datore di lavoro, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente.
Si tratta, quindi, di una misura che, oltre a consentire al lavoratore un significativo avvicinamento ai (o la mauturazione dei) requisiti per accedere al trattamento pensionistico, comporta benefici fiscali per le imprese. Molti tuttavia sono ancora i punti da chiarire. Innanzitutto andrà specificato cosa si intenda per «premio di produzione», posto che, a differenza dei premi di risultato, non vi è alcuna regolamentazione ai fini fiscali di tale istituto. Soprattutto occorrerà capire se sia o meno necessario che tali premi siano previsti da un accordo sindacale, analogamente a quanto è previsto per i premi di risultato fiscalmente agevolati. Inoltre, andrà chiarito se l'onere del riscatto possa essere versato dal datore di lavoro direttamente all'INPS e in che misura. Potrebbe accadere, infatti, che onere di riscatto e premio di produzione non siano di importo equivalente, quindi sarà da chiarire se in tali casi il dipendente possa integrare l'onere, se superiore al premio, ovvero, nell'ipotesi opposta, se il datore possa in ogni caso versare l'intero importo del premio o solo la misura corrispondente all'onere di riscatto.
Con riferimento alla pensione c.d. Quota 100, il Decreto prevede una interessante possibilità di intervento da parte delle imprese.
Tale possibilità è prevista tuttavia solo per le società appartenti ai settori in cui è istituito un Fondo di solidarietà bilaterale (ad esempio, settori del credito e assicurazioni) e consiste nel possibile finanziamento dell'erogazione di un assegno straordinario, da parte del Fondo, ai dipendenti che maturino i requisiti per accedere a Quota 100 entro il 31 dicembre 2021.
Tale possibilità è subordinata alla sottoscrizione di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, che stabiliscano, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Dal tenore letterale della norma, si può dedurre che il rapporto tra nuove assunzioni ed uscite agevolate non debba necessariamente essere di uno ad uno, ma questo rappresenta ancora un punto che dovrà essere chiarito.
La finalità specifica del ricambio generazionale è dunque la vera novità della nuova previsione normativa, che consente l'accesso alla pensione con Quota 100 anche attraverso l'intervento dei Fondi Bilaterali. Ricordiamo che tale possibilità sembrerebbe essere preclusa ai lavoratori che partecipino a piani di cd. isopensione o beneficino dell'assegno straordinario erogato dai Fondi Bilaterali, nell'ambito delle loro finalità istituzionali.
Altra opportunità prevista dal Decreto, sempre nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo gestiti attraverso i Fondi di solidarità bilaterali, è la facoltà del datore di lavoro di finanziare il versamento della contribuzione correlata a periodi riscattabili o ricongiungibili, utili al conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.
Analoga previsione era già contenuta nella Legge di stabilità per il 2017, ma solo in via sperimentale per il triennio 2017-2019 e con riferimento ai lavoratori che, sottoscritto l'accordo di esodo con la società, raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi sette anni. Occorrerà, pertanto, chiarire come le due previsioni, entrambe vigenti nell'anno 2019, possano coordinarsi tra di loro.In base a quanto previsto dal Decreto Legge n. 4/2019, inoltre, il versamento degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione da parte del datore di lavoro, oltre ad avvicinare il momento di maturazione dei requisiti pensionistici e ridurre quindi il periodo di erogazione della prestazione straodinaria di accompagnamento, è deducibile dal reddito di impresa.
In conclusione, le misure sopra indicate, opportunamente chiarite in sede di conversione, potranno offrire ai datori di lavoro utili strumenti per facilitare la gestione di situazioni di eccedenza occupazionale.

Avv. Emanuela Nespoli, Partner Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
 

 

  • © 2024 AIDP Via E.Cornalia 26 - 20124 Milano - CF 08230550157 - tel.02/6709558 02/67071293

    Web & Com ®