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     n. 20 anno 2019

Le condotte estranee al rapporto di lavoro possono giustificare il licenziamento

di Marcello Floris

di Marcello Floris

Il concetto di giusta causa non è limitabile al solo inadempimentotanto grave da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ma è estensibile anche a condotte extralavorative, quindi tenute al di fuori dell'azienda e dell'orario di lavoro, che possono comunque essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
Ciò si verifica in particolare, quando i comportamenti esaminati siano contrari alle norme dell'etica corrente e del comune vivere civile.
Perciò anche le condotte estranee all'attività lavorativa che il lavoratore ha tenuto persino prima dell'assunzione possono essere tali da giustificare il licenziamento per giusta causa.
La Corte di Cassazione si è occupata di questo argomento in più occasioni, anche recentemente. La sentenza n. 428 del 10 gennaio 2019 tratta il caso di un dipendente che, già licenziato ad esito di un procedimento penale, viene riassunto a seguito di accordo conciliativo, ma è poi raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare per fatti differenti, sempre commessi prima del nuovo rapporto. Egli viene così licenziato di nuovo ed il suo ricorso è respinto dalla Corte. Da sempre la giusta causa si identifica con la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario che è alla base del rapporto. La fiducia è quindi condizione per la permanenza del rapporto e può essere compromessa non solo da specifici inadempimenti contrattuali, ma anche da condotte che, non riguardanti l'esecuzione della prestazione, possano comunque ledere il vincolo fiduciario qualora abbiano un riflesso sulla funzionalità del rapporto e compromettano le aspettative d'un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa.
Sulla base di questo ragionamento - secondo la Corte-a maggior ragione ha rilevanza la condotta tenuta dal lavoratore in un precedente rapporto, qualora sia pur estranea al rapporto lavorativo, ma si riveli incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario sul quale lo stesso si fonda.
La Cassazione con la sentenza n. 21958 del 10 settembre 2018, aveva parimenti ritenuto che anche una condotta illecita extralavorativa del prestatore potesse avere rilievo disciplinare, e pertanto anche dar luogo alla più grave delle sanzioni, poichè il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a evitare, fuori dell'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario. In questo caso,la Corte ha ritenuto che tali principi non fossero applicabili nel caso di maltrattamenti nei confronti di familiari da parte del dipendente, anche se accertate con sentenze penali di condanna, poiché costui non aveva mai tenuto comportamenti aggressivi o violenti in ambito lavorativo.
E' capitato anche che la Cassazione abbia confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente con mansioni di natura esecutiva, senza connotazioni di responsabilità nè contatto con il pubblico, condannato per detenzione di stupefacenti.
Interessante notare come invece una condotta similare sia stata valutata in modo opposto, con conferma della legittimità del licenziamento di un dipendente di una struttura turistica arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di hashish mentre si trovava in ferie. In questo caso la Cassazione (sentenza n. 16524 del 2015) ha ritenuto particolarmente grave in termini di lesione del vincolo fiduciario, sia i diretti rapporti con la clientela intrattenuti dal dipendente nell'espletamento delle sue mansioni, sia l' avere egli acquistato lo stupefacente proprio da un collega, avvalendosi quindi dell'ambiente lavorativo per condurre traffici illeciti.
La Cassazione ha invece accertato l'illegittimità del licenziamento di un dipendente "reo" di aver intrattenuto rapporti sessuali fuori dall'orario lavorativo in una vettura di proprietà del ricorrente parcheggiata sulla pubblica via nelle immediate vicinanze del posto di lavoro.
In sede di appello il comportamento del lavoratore era stato ritenuto contrario ai precetti dell'etica comune e tale da legittimare un giudizio negativo sulla idoneità del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Per la Cassazione invece la condotta è indiscutibilmente riconducibile alla sfera privata e nella valutazione della sussistenza della giusta causa, intesa come grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, non può ritenersi sufficiente una generica correlazione tra il fatto e la qualità di prestatore di lavoro o (come nella specie) tra un fatto extra- lavorativo e la idoneità del prestatore alla prosecuzione del rapporto. E' stata quindi ritenuta l'illegittimità del licenziamento.
Non è stata giudicata sufficiente ad integrare la giusta causa di licenziamento di un dirigente, con mansioni di direttore esecutivo di una rivista, la pubblicazione con altro editore senza preventiva autorizzazione di un volume che non rientrava nel divieto del contratto individuale di assumere incarichi giornalistici per conto terzi, né recava alcun pregiudizio in termini di concorrenza sleale alla rivista. Infatti, ove il comportamento del prestatore consista in atti che siano espressione, come nella specie, della libertà di pensiero, la tutela di valori tutelati costituzionalmente (art. 21 della Costituzione) non è di rilievo inferiore ai doveri connaturali al rapporto di lavoro, che, nella sostanza, non subiscono una compromissione per le modalità in cui sono attuate le condotte censurate.
Come si vede dall'excursus precedente,la giurisprudenza ha costantemente applicato sostanzialmente i medesimi parametri interpretativi. Gli esiti però sono variati in modo significativo, a seguito della differente valutazione che i giudici hanno dato della condotta di ciascun lavoratore e dell'impatto che la stessa ha avuto sul vincolo fiduciario e, conseguentemente, sul rapporto di lavoro.

Avvocato Marcello Floris
Partner, Co - Head Employment and Pensions (Italy), Eversheds Sutherland 

 

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