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     n. 14 anno 2018

Delocalizzazioni e sanzioni

di Aldo Bottini

di Aldo Bottini

Accanto agli interventi sul contratto a termine e sui licenziamenti, il Decreto estende ed inasprisce i limiti alla delocalizzazione di imprese beneficiarie di aiuti di stato già esistenti nell'ordinamento (art. 1, commi 60 e 61, legge 147/2013). Le fattispecie prese in considerazione sono due. La prima è quella dell'impresa (italiana o estera) che abbia beneficiato di misure di aiuto di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi e che nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa agevolata delocalizzi in uno Stato extra UE (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo) l'attività economica interessata dal beneficio, attività analoghe alla prima o anche soltanto una loro parte. In questo caso l'impresa decade dal beneficio, che dovrà restituire con gli interessi, aumentati di cinque punti percentuali rispetto al tasso ufficiale alla data di ricevimento del beneficio. In aggiunta a ciò, dovrà pagare una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra due e quattro volte il quantum del beneficio. La seconda ipotesi è quella di un aiuto di Stato condizionato all'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati in un determinato sito. In questo secondo caso, qualora l'impresa beneficiaria, nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa, proceda ad una delocalizzazione dal sito incentivato verso altro sito, anche nazionale o europeo, si avrà la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione gravata da interessi aumentati di 5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale alla data di ricevimento del beneficio, ma senza sanzione amministrativa. Anche in questa seconda fattispecie, la decadenza dal beneficio viene comminata in caso di delocalizzazione parziale. In entrambi i casi, la norma trova applicazione qualunque sia la forma di aiuto di Stato ricevuto (contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.). L'accento posto sull'investimento produttivo quale oggetto dell'aiuto di Stato interessato dal limite e dalla conseguente sanzione, suggerisce, tuttavia, di escludere dal campo di applicazione della norma, ad esempio, i trattamenti di integrazione salariale. Il Decreto chiarisce che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. I nuovi limiti, e le nuove sanzioni, non si applicano ai benefici già concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati già avviati, ai quali continueranno ad applicarsi le norme previgenti (legge 147/2013). La disciplina non contempla tra le condizioni di conservazione dei benefici il mantenimento dei livelli occupazionali che, pur costituendo una chiara e dichiarata finalità dell'intervento, viene indirettamente perseguito attraverso la "preservazione della destinazione" degli aiuti concessi dallo Stato. Più diretta ed esplicita è una successiva norma del Decreto, che invece sanziona le imprese che, avendo goduto di aiuti condizionati al mantenimento dei livelli occupazionali, abbiano, nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, ridotto il personale in misura pari almeno al 10%. In questo caso l'impresa decade dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale e comunque in misura totale in caso di riduzione superiore al 50%. Vengono fatti salvi, con una disposizione di portata non chiarissima, "i casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo". Anche in questa ipotesi, la nuova normativa si applica ai benefici concessi o banditi (nonché agli investimenti agevolati avviati) successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto. Completa il quadro dei vincoli di destinazione degli aiuti una norma relativa al beneficio dell'iper ammortamento di cui all'art. 1 , comma 9, della legge 232/2016 (Industria 4.0). Il decreto dispone che tale beneficio fiscale spetti a condizione che i beni e i macchinari oggetto dell'agevolazione siano destinati a strutture produttive situate "nel territorio di cui all'art. 6, comma 1", cioè, sembra di capire, nel territorio nazionale, nella UE o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo. Se tali beni, nel corso del periodo di fruizione, vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate "all'estero" (da intendersi - almeno parrebbe logico - come al di fuori della UE e dello Spazio Economico Europeo), l'impresa sarà tenuta a restituire i benefici fiscali goduti. La norma si applica agli investimenti effettuati successivamente all'entrata in vigore del Decreto. Questo complesso di norme interviene su un tema particolarmente delicato, che vede contrapporsi da una parte l'interesse dello Stato ad investire sulla propria economia interna e sul mantenimento/crescita occupazionale, dall'altra la libertà di iniziativa economica che si traduce anche nella libertà di adeguare gli organici alle contingenze o di trasferire un'attività secondo le convenienze che di volta in volta si prospettano. Una contrapposizione che deve peraltro tenere in debita considerazione il fondamentale principio europeo della libera circolazione.

Avv. Aldo Bottini, Partner, Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

 

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