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     n. 20 anno 2018

Perchè il Jobs Act è stato dichiarato incostituzionale?

di Angelo Zambelli

di Angelo Zambelli

La Corte costituzionale ha depositato l'8 novembre scorso la sentenza numero 194 del 2018 recante la pronuncia d'incostituzionalità dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, che prevedeva (il passato è d'obbligo) il meccanismo sanzionatorio - in caso di illegittimità del licenziamento - del pagamento da parte del datore di lavoro di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR per ogni anno di servizio.
Una lettura attenta delle motivazioni di tale importante decisione suscita più di un interesse per il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Consulta. La sentenza, infatti, si distingue per l'esaustività dell'analisi effettuata dei principi di rango costituzionale che connotano il nostro ordinamento giuslavoristico.
Anzitutto,vengono ricordati i contenuti precettivi degli articoli 4 e 35 della nostra Carta costituzionale in tema di diritto al lavoro e di tutela del lavoro in tutte le sue forme: la Corte si sofferma nel ricordare come in particolare il primo debba essere inteso come il diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente ovvero il diritto di non subire un licenziamento arbitrario, mentre la tutela del lavoro comporti quale logica conseguenza il principio della necessaria giustificazione del recesso datoriale. In sostanza, prosegue il ragionamento del Giudice delle leggi, i limiti posti da queste due norme costituzionali al potere di licenziare pongono rimedio al disequilibrio di fatto esistente tra le parti del contratto di lavoro subordinato.
Sotto diverso profilo, la Consulta riconosce tuttavia come la tutela del lavoratore nei casi di licenziamento illegittimo, quanto a tempi e modi, possa essere discrezionalmente attuata dal legislatore ordinario senza che il bilanciamento degli opposti interessi imponga un determinato regime di tutela. La Corte Costituzionale arriva persino a precisare che un meccanismo di tutela può essere di natura esclusivamente risarcitoria purché tale rispettoso del principio di ragionevolezza.
E allora per quale motivo- viene da chiedersi - il Jobs Act è stato dichiarato incostituzionale?
Perché il meccanismo di quantificazione previsto dall'art. 3, comma1, D.Lgs. 23/2015, interamente prestabilito dal legislatore in due mensilità per ogni anno di servizio, finisce per connotare tale indennità risarcitoria come assolutamente rigida, in quanto graduata sulla base della sola anzianità di servizio, e quindi inevitabilmente uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità.
Una tale uniformità assoluta, osserva la Consulta, assume le vesti di una liquidazione legale forfettizzata e standardizzata a fronte di un'illegittima estromissione, sì che la predeterminazione ivi prevista non è neppure incrementabile a fronte della prova di un pregiudizio ulteriore: evidente la volontà del legislatore, in ossequio al criterio direttivo della legge delega, di voler prevedere un indennizzo economico certo e immodificabile.
Ed è proprio qui, nell'ingiustificata omologazione di situazioni diverse, nel prestabilire interamente il quantum sulla base dell'unico parametro dell'anzianità di servizio, che la norma del Jobs Act contrasta con il principio di uguaglianza.
Atteso che è un dato di comune esperienza che il pregiudizio determinato da un licenziamento illegittimo possa e addirittura debba variare di caso in caso, il Giudice delle leggi ritiene che la tutela risarcitoria non possa essere ancorata ad un unico parametro che di fatto toglie al giudice ogni e qualsiasi possibilità di valutazione discrezionale nel dirimere la controversia.
Ed è esattamente sulla (assenza di) discrezionalità del giudice che la Corte Costituzionale appunta la propria critica alla norma: in un sistema equilibrato di tutele, bilanciato tra i valori dell'impresa e il diritto al lavoro, la discrezionalità del giudice risponde all'esigenza di personalizzazione del danno subìto dal lavoratore, imposta dal principio di uguaglianza. Infatti, la previsione di una misura risarcitoria uniforme e standardizzata si traduce in un'indebita omologazione di situazioni che possono essere e sono nei fatti differenti.
La mozione di sostanziale sfiducia effettuata dal legislatore del Jobs Act nei confronti dell'attività giurisdizionale viene dunque bocciata senza appello dalla Corte, rimettendo così al centro della scena la magistratura del lavoro e, con essa, probabilmente anche gli avvocati giuslavoristi.
Un altro profilo d'incostituzionalità del meccanismo sanzionatorio previsto dal Jobs Act è stata la ritenuta contrarietà al principio di ragionevolezza, sotto il profilo della inidoneità di una tale indennità a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subìto dal lavoratore e, al contempo, un'adeguata dissuasione del datore dal licenziare illegittimamente.
Infatti, pur non mancando di osservare che la regola della integrale riparazione del pregiudizio sofferto non ha copertura costituzionale, la Consulta ricorda tuttavia come debba sempre essere garantita l'adeguatezza del risarcimento che, ancorché non necessariamente riparatore dell'intero danno, deve essere necessariamente equilibrato, realizzando l'adeguato contemperamento degli interessi in conflitto.
Mentre il limite massimo di 24 mensilità (oggi 36grazie al decreto dignità) non contrasta certo con la nozione di adeguatezza, viene fatto osservare - di contro - come il minimo di quattro mensilità (ora di sei) appare non sempre adeguato per il ristoro del pregiudizio causato dal licenziamento illegittimo, soprattutto nei casi di anzianità non elevata.
Sotto altro punto di vista, osserva la Corte costituzionale, l'inadeguatezza dell'indennità forfettizzata rispetto alla sua funzione primaria riparatorio-compensativa è inevitabilmente suscettibile di minare anche la funzione dissuasiva nei confronti del datore di lavoro dall'intento di licenziare senza valida giustificazione, compromettendo in tal modo l'equilibrio dei rispettivi obblighi contrattuali.
Ciò osservato, la Consulta conclude ritenendo che il meccanismo sanzionatorio del Jobs Act non realizzi un equilibrato componimento degli interessi in conflitto: da una parte la libertà di organizzazione dell'impresa, dall'altra la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato.
Una tutela economica così articolata, non costituendo un adeguato ristoro né un'adeguata dissuasione per il datore, ha finito per comprimere eccessivamente l'interesse del lavoratore al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Il legislatore delegato del Jobs Act, osserva la Corte, ha così tradito la finalità primaria della tutela risarcitoria, che consiste in una compensazione adeguata del pregiudizio subìto dal lavoratore ingiustamente licenziato.
Ma se così è, sotto ulteriore profilo, ne discende anche la violazione dei già ricordati artt. 4 e 35 Cost. che comportano la garanzia dell'esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali della persona quali la libertà sindacale, politica e religiosa, relativamente ai quali - ricorda la Corte- il timore del licenziamento può spingere il lavoratore a rinunziarvi, così come la violazione degli artt. 76 e 117 Cost. con riferimento all'art. 24 della Carta sociale europea (ratificata dall'Italia con la legge 9 febbraio 1999, n. 30): quest'ultima norma comunitaria impegna i Paesi contraenti (tra cui appunto il nostro) a riconoscere il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo a un congruo indennizzo. Il Comitato sociale europeo ha avuto recentemente modo di chiarire che un indennizzo risulta congruo solo se è tale da assicurare un adeguato ristoro per il concreto pregiudizio sofferto e da dissuadere il datore dal licenziare ingiustificamente. Sì che per tale via, risultano violate le norme costituzionali da ultimo citate col mancato rispetto degli impegni comunitari e internazionali che vincolano il nostro Paese.
L'art.3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, alla luce della dichiarata incostituzionalità del meccanismo sanzionatorio sopra ricordato, resta pertanto in vigore con solo il minimo e il massimo dell'indennità ora vigenti (6 e 36 mensilità) e il giudice, nell'ambito di tali limiti, dovrà tener conto dei criteri sostanzialmente già previsti sia dall'art. 8, L. 604/66 che dall'art. 18 S.L. per determinare l'indennità spettante al lavoratore licenziato illegittimamente.
Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi giurisprudenziali per capire se le valutazioni sin qui effettuate dai giudici di merito nella forchetta 12 - 24 mensilità della legge Fornero saranno fatte proprie, e con quali omogeneità applicative, anche nella "nuova" forchetta 6 - 36 mensilità del Jobs Act.
Quanto agli accordi sindacali e/o individuali che, vigente il precedente regime del D. Lgs. 23/2015, avevano fatto riferimento all'art. 18 S.L. in quanto norma ritenuta di maggior tutela, non v'è dubbio che manterranno intatta la loro efficacia, non essendo affatto venuta meno la relativa causa giustificatrice: la norma statutaria, infatti, oltre a prevedere un minimo indennitario più elevato in caso di ritenuta illegittimità del licenziamento, prevede altresì una maggiore articolazione normativa del recesso datoriale sia per il profilo disciplinare che per quello economico, con possibilità di reintegrazione del lavoratore certamente più ampia rispetto al Jobs Act, in particolare ma non solo in caso di licenziamenti collettivi.

avv. Angelo Zambelli, Co-Managing Partner, Grimaldi Studio Legale 

 

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