39 congresso
Agevolazioni per assunzioni lavoratori percettori di ammortizzatori
di Michele Regina, Direttore del Personale Tempor [ michele.regina@tempor.it ]

L'INPS con la Circolare n. 5 del 13.1.2010 riepiloga l'iter operativo per accedere all'incentivo previsto dal comma 7 dell'art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 - convertito con legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Tale incentivo di tipo economico è finalizzato all'assunzione dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro a condizione che

  • non abbiano l'obbligo di ottemperare a tale assunzione;
  • non via sia coincidenza tra azienda che licenzia e azienda che assume, tranne nei casi di superamento dei sei mesi dall'evento;
  • non vi siano in atto cigs
  • non vi siano in atto sospensioni ai sensi del comma 1 DL 185/2008

E' valido per il 2009 e il 2010 ed è necessario il DURC.

E' utile notare che l'Istituto precisa che la possibilità di fruire dell'incentivo o meno, in relazione alle indicazioni di cui sopra, è riferita a professionalità diverse da quelle oggetto della sospensione o licenziamento.

Si ricorda che gli ammortizzatori di che trattasi sono i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l'indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga.

L'incentivo non matura se il lavoratore è interessato solo a mera riduzione di orario.

L'agevolazione compete per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore del DL 5/2009, di cui sopra.

L'assunzione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, sia full time che part time.

Tale incentivo economico compete anche per il caso in cui il lavoratore venga assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale; pertanto al termine del rapporto di lavoro se a termine, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore riprenderà a godere dell'ammortizzatore sociale per il periodo rimanente
(es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all'ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi).

Per il datore di lavoro che assume l'incentivo è pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, al trattamento di ammortizzatore che sarebbe spettato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% e della contribuzione figurativa. Si fruisce mediante conguaglio con i contributi dovuti mensilmente ed è cumulabile con altri benefici eventualmente spettanti per tali lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare la comunicazione di assunzione UNILAV al Centro per l'impiego e all'Istituto una dichiarazione di responsabilità contenente come da modello cod.SC40 (richiesta incentivo assunzioni):

  • il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell'incentivo di cui all'art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
  • il codice comunicazione che identifica in modo univoco l'unificato lav di assunzione;
  • l'attestazione che:

    l'assunzione non deriva da un obbligo preesistente;

    tra l'impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;

    l'azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti - il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall'art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l'incentivo;

    l'azienda nei sei mesi precedenti l'assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l'assunzione ha licenziato - per riduzione di personale - lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l'incentivo.

L'invio della dichiarazione di responsabilità consentirà l'attribuzione del codice autorizzazione 3Q. La dichiarazione di responsabilità dovrà va inoltrata in modalità telematica entro il mese successivo a quello di assunzione.

Per le assunzioni già effettuate prima della Circolare in commento ai fini del beneficio si dovrà effettuare la dichiarazione di che trattasi entro il mese successivo alla data di pubblicazione della citata circolare, pertanto entro il 12.2.2010.

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