39 congresso
NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
di Sergio Barozzi - Piergrossi Bianchini Eversheds Studio Legale [ sergio.barozzi@pbeversheds.com ]

Con l'approvazione del TU sulla salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è stato modificato l'apparato sanzionatorio che prevede non solo sanzioni penali, ma anche amministrative.
E' infatti previsto un sistema di sanzioni per ognuno dei tredici titoli di cui è composto il
Decreto, ognuno dei quali si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme generali come disciplinato anche dall'art. 298.
L'apparato delle sanzionatorio può suddividersi in quattro fasce e per quanto ci riguarda esamineremo solo l'ultima fascia che prevede sanzioni amministrative
Di particolare interesse, appare l'analisi dell'art. 14 che reca le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tale disposizione, mutuata dall'art. 5 della L. 123/07, disciplina il potere degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione di amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, di sospensione dell'attività di impresa e l'interdizione alla partecipazione a gare pubbliche oltre all'interdizione dalla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
La sospensione può essere disposta qualora vengano riscontrate gravi violazioni alla normativa antinfortunistica che mettano a repentaglio la salute e l'incolumità dei lavoratori, applicabili quindi non in caso di violazioni formali, ma sostanziali, con un apprezzabile tentativo di superare una tutela " cartacea" dei lavoratori e non limitarsi ad un aggravamento delle incombenze burocratiche.
La sospensione infatti può essere disposta in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuate nell'Allegato 1 che in particolare ricomprendono violazioni :
- che espongono al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto).
o che espongono al rischio di seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno).
- che espongono al rischio di folgoramento (lavori in tensione, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- che espongono al rischio d'incendio (mancanza certificato prevenzione incendi per le attivita' soggette, mancanza mezzi estinzione incendi).
- che espongono al rischio d'amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto).
Analoga sanzione può poi essere applicata nel caso
- di impiego di personale non risultante da scritture obbligatorie pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Ed infine nel caso di violazione
- ripetuta della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
L'applicazione del provvedimento di sospensione della attività lavorativa spetta alle ASL ed ai vigili del fuoco per quanto concerne la prevenzione incendi.

Il provvedimento può essere revocato dall'ente che lo ha emanato quando vengano meno le condizioni che ne hanno comportato l'applicazione previo pagamento di una somma aggiuntiva di € 2.500 per violazione, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative o penali.
Avverso i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso alla Direzione regionale del lavoro e al Presidente della Giunta Regionale i quali devono pronunciarsi entro 15 giorni pena la decadenza del provvedimento.
La legge prevede poi una serie di sanzioni amministrative connesse a violazioni formali o di notifica agli organi competenti .
In particolare si segnalano le violazioni relative alla:
- la ristrutturazione di locali destinati a luogo di lavoro industriale e la mancata notifica agli organi competenti
- l'uso di mezzi individuali di sicurezza e di postazioni di lavoro non conformi agli standard legali fissati da direttive, leggi e regolamenti.
- la mancanza di verifiche sugli impianti elettrici
- la mancata notifica delle imprese esecutrici di lavori edili, nonché la mancata realizzazione del progetto coordinato di sicurezza e al sua notifica alla PA. 
- L'irregolare tenuta, notifica e comunicazione dei registri e delle cartelle sanitarie riguardanti i lavoratori sottoposti ad agenti cancerogeni e biologici
- La mancanza di servizi igienici e di indumenti igienicamente idonei
Va infine precisato che le sanzioni suindicate sono applicate non solo nei confronti del datore di lavoro ma di volta in volta anche nei confronti del singolo responsabile ( i.e. medico competente, preposto, " chiunque violi" ..)

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