39 congresso
OSSERVAZIONI SUI PROFILI PENALISTICI CONNESSI ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL 1.4.2008
di Sergio Spagnolo - Studio Legale Associato Brusa Spagnolo Tosoni [ sspagnolo@studiobst.com ]

Lunedì 1 Aprile 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che dà attuazione alla delega conferita al Governo di cui all'art. 1 comma 2, Legge 3 Agosto 2007 n. 123.
Il nuovo Testo Unico ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole - fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni - sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema, utilizzando come "modello" l'impianto del D.lgs 626/94.

Tra le principali innovazioni rilevanti sotto il profilo penalistico, introdotte dal nuovo Testo Unico, meritano senza dubbio di essere segnalate le seguenti:
- l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale;
- l'inserimento delle definizioni di dirigente e preposto, in realtà, riprese dalla giurisprudenza consolidata in materia;
- l'introduzione di una specifica previsione in tema di deleghe di funzioni (art. 16); 
- la rimodulazione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo;
- la previsione di una normativa più dettagliata in tema di responsabilità amministrativa degli enti, così come già anticipato dalla L. 123/07.

In questa sede si ritiene opportuno soffermarsi sugli ultimi due aspetti che presentano alcune peculiari novità rispetto al sistema previgente in ordine ai profili di natura penalistica.


A. Il sistema sanzionatorio
Nel nuovo Testo Unico, l'apparato sanzionatorio penale è stato oggetto di "riformulazione e razionalizzazione" secondo due direttrici: da un lato, si è proceduto ad una diversificazione ed inasprimento delle pene e, dall'altro lato, sono stati introdotti tutta una serie di meccanismi premiali che entrano in azione in presenza di condotte riparatorie poste in essere dall'autore del reato.

Sotto il primo profilo, va osservato che contrariamente al D.Lgs. n. 626 del 1994 che aveva raggruppato tutte le disposizioni penali nel Titolo IX (artt. 89 e ss.), il nuovo Testo Unico opta per una differente tecnica redazionale: al termine di ogni Titolo (ad eccezione dell'ultimo, il XIII) sono presenti le norme incriminatici, esclusivamente di tipo contravvenzionale, che si riferiscono a ciascuno degli obblighi specifici regolati nel singolo Titolo.
Appare abbastanza evidente che la gestione di questa pletora di norme penali, si configuri - già solo in astratto - quanto mai complessa, non solo per gli interpreti (avvocati e magistrati), ma soprattutto per gli operatori che ogni giorno sono chiamati a rispettare ed a far rispettare, le nuove disposizioni del Testo Unico. Non pare certo sufficiente, per far fronte a tale situazione, la specifica previsione di cui all'art. 298 che stabilisce l'applicazione della disposizione speciale, ove uno stesso fatto sia punito da una norma prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli: sarà compiti arduo per l'Autorità Giudiziaria individuare con esattezza la riferibilità di un determinato evento alla relativa violazione, considerando l'assoluta variegata casistica che si troverà ad affrontare. Senza voler esaminare nel dettaglio tutte le fattispecie sanzionatorie, merita, comunque, una menzione, data la sua centralità nel sistema punitivo, la fattispecie di cui all'art. 55 che riguarda le ipotesi di omessa valutazione dei rischi e di omessa adozione del relativo documento nonché l'omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, obblighi che il datore di lavoro non può neppure delegare per esplicita previsione dell'art. 17 del Testo Unico: per tali violazioni, il datore di lavoro è punibile con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4mila a 12mila euro.

Sotto il diverso profilo dei "meccanismi premiali", va innanzitutto segnalata la riproposizione (art. 301) del collaudato sistema di estinzione dei reati, previa ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, disciplinato dal D.lgs n. 758/94. Anche per la fase di erogazione della sanzione, è stata previsto un sistema analogo che consente al giudice, in sede di giudizio, di sostituire la pena dell'arresto, per le fattispecie che prevedono solo tale tipo di sanzione, con il pagamento di una somma in denaro, non inferiore ad € 8000 e non superiore a € 24000: l'operatività di tale istituto è subordinato alla richiesta dell'imputato e previa l'indispensabile verifica dell'eliminazione delle irregolarità, delle fonti di rischio e delle eventuali conseguenze dannose del reato (art. 302 Testo Unico). Non può trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 302 quando dalla violazione sia derivato un infortunio, ovvero quando il soggetto che ha commesso la violazione abbia già riportato una condanna definitiva, per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), relativamente alle ipotesi di violazioni di norme inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Un ulteriore meccanismo premiale delle condotte riparatorie è stato predisposto con la previsione di una circostanza attenuante di portata generale (art. 303) per i reati previsti dal Testo Unico e puniti, anche in via alternativa, con la pena dell'arresto, a favore del soggetto che - entro la dichiarazione di apertura del dibattimento - si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

B. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/01.                                          Come accennato, l'ulteriore novità assai rilevante dal punto di vista sanzionatorio, - anche se già anticipata dall'art. 9 della Legge delega n. 123 del 2007 che aveva introdotto una nuova ipotesi di responsabilità con l'art. 25 septies - consiste nell'estensione ai casi di omicidio colposo e lesioni gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, della responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, la cd "responsabilità amministrativa delle imprese".
L'art. 300 TU che regola l'applicazione della disciplina di cui al D.lgs 231/01 nella materia di cui trattasi stabilisce pene assai rilevanti, prevedendo per di più l'applicazione di sanzioni interdittive, ex art. 9 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, tra cui la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o il divieto di contrattare con la PA, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Pur non avendo (ovviamente) risolto tutti i problemi interpretativi già individuati con l'entrata in vigore della L. 123/07 e, in particolare, quello concernente la verifica della sussistenza del requisito del vantaggio/interesse dell'ente in relazione alla fattispecie di cui all'art. 25 septies, il nuovo TU ha comunque fornito due importanti elementi che tendono a chiarire la portata dell'intervento e a consentire alle società di adeguarsi a tale disciplina del tutto peculiare.
In primo luogo, il Legislatore è intervenuto sulla problematica del rapporto tra documento di valutazione dei rischi e modello organizzativo. L'articolo 30 TU detta, infatti, una disciplina dettagliata in merito al contenuto dei modelli di gestione indicando sia gli ambiti di riferimento, sia i mezzi di controllo, nonché soprattutto alcuni documenti di riferimento, di rilevanza internazionale, da cui desumere le linee guida per la corretta predisposizione dei modelli organizzativi. Su quest'ultimo aspetto è, infatti, espressamente prevista ("in sede di prima applicazione") una presunzione di conformità ai requisiti del TU dei modelli di organizzazione conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS18001:2007.
In secondo luogo, appare importante - in quanto più rispondente alla variegata realtà dell'impresa italiana - la decisione di modulare il numero di quote in funzione del tipo di azienda coinvolta (con lavorazione pericolosa o non pericolosa e con determinati requisiti dimensionali) ed in relazione alla tipologia di violazione ascrivibile all'ente (gli obblighi "fondamentali" ex artt. 17 e 18 del Testo Unico gravanti sul solo datore o sul datore e sul dirigente, oppure obblighi previsti da altre norme), così da avere, a seconda dei casi, una sanzione fissa pari a 1000 quote, una sanzione variabile da 250 a 500 quote ed infine una sanzione non superiore alle 250 quote (art. 300 Testo Unico). Come noto, in precedenza, l'art. 9 della L. 123/07 imponeva di applicare una pena pecuniaria fissa di 1000 quote, il massimo ai sensi del D.Lgs. n 231/2001, che di fatto avrebbe avuto in prevalenza piccole e medie imprese come potenziali destinatarie, con il rischio di ottenere effetti criminogeni, anziché di conseguire un miglioramento della sicurezza e dell'igiene negli ambienti di lavoro.


In attesa delle prime applicazioni e degli opportuni approfondimenti dottrinali, si può rilevare come il provvedimento legislativo in esame si contraddistingua per una politica di bilanciamento per cui a fronte di un innegabile inasprimento ed una ingiustificata, per certi versi, moltiplicazione delle fattispecie di reato, vanno segnalati positivamente sia il tentativo di permettere al datore di lavoro di attenuare gli effetti della sanzione penale attraverso la valorizzazione di condotte di natura riparatoria sia la previsione di meccanismi di collaborazione tra il datore di lavoro e la Pubblica Amministrazione che, in via preventiva, siano diretti a favorire una "cultura della sicurezza" .



 

 

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