SICUREZZA SUL LAVORO: TESTO UNICO AL VIA
di Gabriele Fava - Studio Legale Fava & Associati [ gabriele.fava@favalex.it ]Il primo aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Testo Unico sulla sicurezza e igiene sul lavoro. Il provvedimento di legge costituisce la risposta delle istituzioni alle cd "morti bianche" sul lavoro da più parti richiesta per arginare questo fenomeno che, negli ultimi tempi, ha assunto livelli allarmanti. Ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza; razionalizzazione e definizione delle responsabilità e ruoli del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; certificazione delle imprese; inasprimento delle sanzioni ed estensione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. Sono queste alcune delle novità di rilievo contenute del nuovo Testo Unico sulla sicurezza che, oltre ad introdurre importanti novità in tema di sicurezza e salute sul lavoro, ha il pregio di avere razionalizzato la normativa sulla sicurezza prima disciplinata da molteplici provvedimenti di legge. Ma vediamole meglio, dunque, le novità appena approvate. Innanzitutto, il nuovo testo unico estende gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro anche ai lavoratori autonomi ed alle nuove fattispecie introdotte dalla legge Biagi. Colmando un vuoto legislativo, la legge prevede che le tutele di legge trovino applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, autonomi e ad altri soggetti a questi ultimi assimilati, ossia collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) e componenti dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. La nuova normativa, poi, ridisegna i compiti ed i ruoli dei protagonisti della sicurezza sul lavoro stabilendo in maniera precisa quali obblighi siano delegabili e quali, invece, no (art. 17 e seguenti del T.U.). Sempre su questo tema, particolarmente interessante si rivela l'art. 16 che, riprendendo le indicazioni della giurisprudenza in materia di delega, definisce gli elementi in presenza dei quali è valida la delega di funzioni in materia di sicurezza. Dal complesso della normativa, emerge, ancora, che la formazione e l'informazione dei lavoratori dovrà essere preventiva precisandosi, altresì, che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e addestramento potranno essere adibiti allo svolgimento di mansioni che comportino particolari rischi (art. 18 T.U.). Tra le tante novità da segnalare v'è pure l'introduzione di un sistema di certificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sulla tutela della sicurezza sul lavoro. Il possesso di questa "certificazione" costituirà il presupposto necessario per partecipare ad appalti e subappalti pubblici, nonché per ottenere agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici. Ulteriore importante novità è l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/01 alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connesse alla violazione della normativa di sicurezza e igiene sul lavoro. Tale estensione, per la verità, non è una novità del Testo Unico appena approvato. La predetta responsabilità amministrativa, infatti, era già stata prevista dalla legge 123 del 2007. L'art. 30 del Testo Unico, tuttavia, completa la normativa citata, introducendo una serie di principi che, se adottati ed efficacemente attuati nel modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01, avranno efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'ente. Com'è noto, il D.Lgs 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, a loro vantaggio o interesse, da persone che rivestono funzioni rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa o se il reato è stato commesso da persone soggette alla loro direzione o vigilanza. Le sanzioni applicabili alle società per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono pecuniarie, interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Particolarmente temibili sono le sanzioni interdittive: esse infatti possono arrivare a condizionare anche la stessa esistenza dell'ente (ad es. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa). L'ente, tuttavia, può essere esonerato dalla predetta responsabilità qualora sia in grado di provare l'adozione e l'efficace attuazione di misure di organizzazione, gestione e controllo idonee a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi. L'adozione del modello è facoltativa. La sua mancata predisposizione, infatti, non è sanzionata. Esso, tuttavia, è condizione necessaria per ottenere l'esenzione della responsabilità sopra descritta. Proseguendo su questa linea il nuovo Testo Unico ha dettato una serie principi che il modello deve rispettare per avere efficacia esimente (ad es. rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a impianti luoghi di lavoro e agenti chimici, fisici; il rispetto delle attività di valutazione dei rischi e delle misure di protezione; attività di vigilanza sanitaria; informazione e formazione dei lavoratori ecc.). Il modello, poi, deve prevedere idonei sistemi di registrazione delle attività specificate ed un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello, ancora, deve stabilire un idoneo sistema di controllo dell'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni idoneità delle misure adottate. L'art. 30 medesimo, infine, allo scopo di agevolare la celere ed efficace adozione del modello da parte della imprese, stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge, i modelli di organizzazione definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, si presumono conformi ai requisiti prima indicati per le parti corrispondenti. In altri termini, la sua adozione e la sua efficace attuazione costituisce di per sé motivo di esenzione della responsabilità amministrativa degli enti ex legge 231/01 rappresentando, in questo, modo, una specifica agevolazione a favore delle aziende.
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