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     n. 5 anno 2017

Premi di produttività e welfare aziendale nella Legge di bilancio 2017

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Le politiche del lavoro in materia di welfare aziendale e di retribuzione variabile legata ai risultati hanno incontrato una decisa spinta con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di bilancio 2016), la quale aveva reso strutturale l'istituto del premio di risultato (in precedenza soggetto ad autorizzazioni annuali) e introdotto la possibilità di usufruire della totale esenzione fiscale e contributiva (nei limiti di legge) per un variegato insieme di beni, prestazioni e servizi di utilità sociale (ivi compresi quelli di cui all'art. 100 Tuir) riconosciuti alla popolazione aziendale non solo su base volontaria, bensì anche attraverso accordo collettivo.
I dati diffusi dal Ministero del Lavoro hanno confermato che da parte delle imprese si è fatto un ricorso importante ai contratti aziendali volti a disciplinare il welfare e il premio variabile legato ai risultati (oltre 18.000 sono i contratti di secondo livello depositati nell'ultimo anno).
Le nuove misure introdotte dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) vanno in questa direzione e si propongono di rendere più appetibile il ricorso al welfare aziendale e al premio di risultato come strumenti volti, da un lato, a legare parte della retribuzione alla performance dell'azienda e, d'altro lato, ad incrementare l'offerta di prestazioni e servizi di utilità sociale per i dipendenti ed i loro familiari.
Vediamo, in dettaglio, le novità che impattano sulla previgente disciplina.

Premio di risultato
Il meccanismo introdotto con la Legge di bilancio 2016 prevedeva, in sintesi, la possibilità di istituire premi di risultato - per tali dovendosi intendere le somme di ammontare variabile riconosciute ai lavoratori in presenza di incrementi di produttività, redditività, efficienza, qualità e innovazione - attraverso la stipula di contratti aziendali o territoriali, nei quali siano stati previsti criteri oggettivi di misurazione e verifica degli incrementi conseguiti dai dipendenti mediante indicatori numerici (o di altro genere).
L'importo del premio di risultato non poteva superare la soglia di 2.000 euro, elevabile a 2.500 euro se il contratto collettivo avesse previsto meccanismi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro, e si applicava esclusivamente ai lavoratori che, nell'anno precedente alla percezione del premio, avessero conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 50.000.
La Legge di bilancio 2017 interviene in questa materia e prevede che la platea dei beneficiari sia elevata ai percettori di un reddito di lavoro dipendente pari a 80.000 euro. Inoltre, la soglia massima del premio di risultato viene alzata ad euro 3.000, ulteriormente incrementabile ad euro 4.000 se l'impresa ha previsto di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nella propria organizzazione.
A questo proposito, il coinvolgimento "paritetico" dei lavoratori si realizza, così come previsto da Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, quando i lavoratori, per effetto di una previsione del contratto collettivo, partecipano attivamente alla organizzazione del lavoro in azienda.
Alle somme erogate sotto forma di premio di risultato continua ad applicarsil'imposta sostitutiva del 10%, che ricomprende non solo l'Irpef, ma anche le addizionali regionali e comunali. E' confermata, inoltre, la possibilità per i lavoratori di sostituire, in tutto o in parte, l'ammontare del premio di risultato con il pacchetto di prestazioni welfare messo a disposizione dall'impresa. In tal caso, optando per la conversione del premio in welfare, l'importo speso in beni e servizi di utilità sociale non è più soggetto ad imposta sostitutiva, ma gode di totale esenzione fiscale e contributiva.

Welfare aziendale
La Legge di bilancio 2016 aveva eliminato la condizione della volontarietà come requisito per riconoscere le prestazioni welfare di cui all'art. 100, comma 1, del Tuir in regime di esenzione, con la conseguenza che adesso i beni e servizi di utilità sociale erogati per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (giustappunto previsti dall'art. 100, comma 1) sono soggetti a totale esenzione fiscale e contributiva anche se riconosciuti in forza di un accordo collettivo. Si tratta di una misura che ha ampliato considerevolmente l'ambito dei beni e servizi di utilità sociali che possono essere riconosciuti in forza di regolamentazione contrattuale collettiva, senza perdere, per ciò stesso, il carattere di prestazioni welfare che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.
La Legge di bilancio 2017 con norma di interpretazione autentica ha chiarito che i contratti collettivi legittimati alla introduzione delle citate misure welfare sono quelli che si sviluppano a tutti i livelli, ovvero: accordi interconfederali, contratti collettivi nazionali di lavoro, contratti territoriali e, evidentemente, accordi aziendali.
La Legge di bilancio incrementa il paniere di beni e servizi inclusi tra le forme di welfare aziendale che non costituiscono reddito di lavoro dipendente, ricomprendendovi i contributi e premi versati dall'impresa per prestazioni, anche in forma assicurativa, che hanno ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.Il riferimento, alla luce del rinvio al D.M. 27 ottobre 2009 n. 12, è alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni sociali, tra cui l'assistenza tutelare, l'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, l'aiuto domestico familiare e la promozione di attività di socializzazione. Il tutto, sia con riferimento all'assistenza della persona a domicilio, sia all'assistenza presso strutture residenziali e semi-residenziali.
La novità maggiore in tema di welfare risiede nella possibilità di ricorrere senza più alcun limite di spesa (ai fini della totale esenzione) ai contributi alle forme pensionistiche complementari e ai contributi di assistenza sanitaria a beneficio della popolazione aziendale, nel caso in cui a tali prestazioni abbia optato il dipendente in sostituzione (parzialmente o per l'intero) del premio di risultato.
È tuttora previsto che detti contributi non costituiscano reddito di lavoro dipendente solo fino ad una soglia predefinita: euro 5.164,57 per le forme di previdenza complementare (art. 8, co. 4 e 6, D.Lgs. 252/2005) e euro 3.615,20 per l'assistenza sanitaria (art. 51, co. 2, Tuir).
La Legge di bilancio 2017 toglie questi limiti in relazione ai contributi alle forme pensionistiche complementari e ai contributi di assistenza sanitaria cui il dipendente abbia optato in sostituzione del premio di risultato. Dunque, quand'anche l'importo dei contributi versati dal datore di lavoro a titolo di previdenza complementare e di assistenza sanitaria, per effetto della decisione dei lavoratori di spostare il proprio premio variabile verso queste forme di welfare aziendale, superasse l'ammontare massimo previsto dalla vigente normativa fiscale, l'intero valore (anche quello eccedente la soglia massima) si considera esente.
Facciamo un esempio. Il datore di lavoro versa contributi alla previdenza complementare dei propri dipendenti per euro 4.000 ciascuno. Alcuni tra questi dipendenti, che hanno maturato il premio di risultato per euro 3.000, decidono di convertirlo integralmente in una forma pensionistica complementare ricompresa nel paniere del welfare aziendale. Ebbene, l'intero importo destinato alla contribuzione complementare, benché il suo valore (euro 7.000) sia superiore a quello esente (euro 5.164,57), non costituirà in questo caso reddito di lavoro dipendente.
Allo stesso regime di esenzione, per effetto della Legge di bilancio 2017, accede il valore delle azioni ricevute dai lavoratori in sostituzione del premio di risultato, al quale non si applicherà il limite di euro 2.065,82 per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti (art. 51, co. 2, lett. g), del Tuir). Inoltre, in questo caso non si applicheranno le ulteriori condizioni per poter beneficiare del regime di esenzione (ovvero, che le azioni non siano riacquistate dal datore di lavoro o cedute prima di 3 anni).

Conclusioni
Il nuovo pacchetto di misure previsto dalla Legge di bilancio 2017 aumenta gli spazi della contrattazione aziendale al fine di agganciare una parte (più robusta) della retribuzione ai risultati dell'impresa beneficiando dell'imposta sostitutiva al 10%. Non è un traguardo di poco conto, perché non solo viene aumentato ad euro 4.000 l'importo massimo del premio di risultato soggetto ad aliquota ridotta, ma viene innalzata in modo importante la platea dei beneficiari, che ricomprende ora i percettori di reddito di lavoro fino ad 80.000 euro (includendovi, quindi, una quota di quadri e dirigenti d'azienda).
Il risparmio per le imprese, peraltro, è interessante non solo per l'agevolazione fiscale che si ha con l'introduzione di accordi aziendali che istituiscono una remunerazione variabile direttamente collegata agli incrementi (di produttività, di qualità, di innovazione, etc.) registrati in azienda su base annuale, ma anche per i vantaggi che derivano dalla possibilità di istituire un welfare aziendale totalmente detassato e decontribuito, cui i lavoratori potranno accedere (a seconda di quanto si prevede nell'accordo aziendale) in alternativa o in aggiunta alla retribuzione di risultato.
Sotto questo aspetto, la manovra 2017 ha dato una grossa spinta, perché l'eliminazione del limite di spesa ai contributi alle forme pensionistiche complementari e ai contributi di assistenza sanitaria, sin qui soggetti ad un "tetto" oltre il quale si perdeva ogni agevolazione, consentirà alle imprese di ricorrere in modo più massiccio a queste due forme di welfare - in assoluto, tra le più ambite - nell'ambito di accordi aziendali che prevedano la convertibilità del premio di risultato in prestazioni di utilità sociale.

Giuseppe Bulgarini d'Elci
Partner Carnelutti Studio Legale Associato

 

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