Statuto regionale Marche

 

Art. 1 - Denominazione e sede
Nell'ambito dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale è costituito il Gruppo Regionale delle Marche presso Confindustria Ancona - Via Roberto Bianchi - L'eventuale modifica della sede ovvero l'istituzione di sedi secondarie non comporta la modifica dello Statuto.

Art. 2 - Scopo
L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Il Gruppo ha lo scopo di promuovere l'attività dell'A.I.D.P. nella regione Marche. I valori di riferimento che propugna e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito sono quelli previsti dagli artt 1, 2, 3 c 4 dello Statuto nazionale.
Ispirato dalle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo nazionale, esso opera in assoluta autonomia e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il proprio sviluppo.

Art. 3 - Durata
II Gruppo ha durata analoga e dipendente da quella dell'Associazione nazionale, Esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria regionale.

Art. 4 - Ammissione dei Soci 
Possono far parte del Gruppo le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto nazionale.
Coloro i quali intendono aderire all'A.I.D.P. devono presentare domanda di iscrizione secondo le modalità previste da A.I.D.P. nazionale.
Il Presidente verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, approva 1'iscrizione.
Approvata la richiesta, il Presidente del Gruppo Regionale richiede alla persona interessata il versamento della quota associativa nella misura fissata e, riceve 1'attestazione dell'avvenuto pagamento.
Possono, altresì, entrare a far parte del Gruppo, senza con ciò conseguire l'automatica iscrizione all'A.I.D.P., soggetti che, pur non possedendo all'atto i requisiti di cui al 1° comma, intendono formarsi professionalmente per esercitare le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto Nazionale.

Art. 5 - Diritti dei Soci
Coloro i quali conseguono l'iscrizione al Gruppo sono inseriti nella lista della Segreteria Nazionale Soci AIDP. In dipendenza dei propri requisiti personali e professionali gli appartenenti al Gruppo si distinguono in:
1. Soci ordinari;
2. Soci onorari. 
Tutti i Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto. Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. 
I Soci che, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, sono iscritti al Gruppo Regionale ma non hanno i requisiti per la contestuale iscrizione all'AI.D.P., hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di elettorato passivo, prerogativa appannaggio degli altri Soci

Art. 6 - Decadenza dei Soci
Il pensionamento non comporta per i soci la decadenza dalla loro qualifica.
I Soci che cessano di svolgere le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, per cause diverse dal pensionamento, devono, prontamente e per iscritto, comunicarlo alla Segreteria Regionale.
La qualifica di socio si perde per
a) dimissione volontaria; 
b) morosità protrattasi oltre i termini all'uopo previsti dal Consiglio Direttivo regionale;
c) radiazione deliberata nei confronti del Socio non iscritto all'AI.D.P. nazionale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo regionale;
d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nazionale.
Il provvedimento di radiazione di cui alla lett. c) del precedente comma, presuppone la convocazione dell'interessato e la valutazione di ogni elemento eventualmente avanzato a discolpa. Il provvedimento emesso non e impugnabile. 
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Nazionale, avverso i provvedimenti di radiazione di cui alla lett. d) del precedente comma, è ammesso ricorso davanti al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
a) 1'Assemblea Regionale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

Art. 8. - Assemblea Regionale
L'Assemblea è il massimo organo deliberativo del Gruppo. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, provvede alla nomina di un presidente, di un segretario. 
E' convocata in sessione ordinaria ogni anno entro il 31 maggio per:
1) 1'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
2) 1'approvazione della relazione sulle attività svolte nell'anno precedente ed il programma per 1'anno in corso;
3) il rinnovo delle cariche elettive ogni 3 anni ed in particolare per 1'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 soci.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria
La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione. potrà essere richiesta dal 25% degli aventi diritto a voto che dovranno proporre 1'ordine del giorno.
In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso, almeno 10 gg. prima della data di convocazione, contenente la data, 1'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

Art. 11 - Validità assembleare
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto 1'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Modifiche Statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea dei Soci costituita dalla metà più uno degli aventi diritto a voto e solo se le stesse siano state espressamente poste all'ordine del giorno.
Lo Statuto, così come modificato, dovrà essere approvato per iscritto dal Comitato Esecutivo nazionale.

Art. 13 - Consiglio Direttivo Regionale 
II Consiglio Direttivo Regionale si compone di 10 membri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il C.D. alla sua prima riunione, elegge il Presidente e n. 2 Vicepresidenti.
Il C.D. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Partecipano con diritto di voto alle riunioni del C.D. il Presidente uscente, per il triennio
successivo e per 1'ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica, gli eventuali consiglieri nazionali appartenenti al Gruppo.

Art. 14 - Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, essi verranno sostituiti dai Soci che seguono nella graduatoria dei risultati delle ultime elezioni. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più, in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione del C.D.
Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del C.D 
Sono compiti del Consiglio Direttivo
a) redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea regionale;
b) redigere la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell'anno precedente ed il programma per 1'anno in corso;
c) fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare 1'assemblea straordinaria qualora risulti necessario o venga chiesto dal 25% dei soci aventi diritto al voto;
d) redigere i regolamenti interni e le eventuali modifiche sottoponendole per 1'approvazione all'Assemblea regionale;
e) curare 1'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione;
f) attuare le finalità previste dallo statuto nazionale e dal presente regolamento;
g) definire la eventuale modifica o variazione della sede sociale ovvero l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il legale rappresentante.
Se il gruppo annovera almeno 20 soci nazionali (nell'anno dell'elezione ed in quello precedente) il Presidente è membro, di diritto, del Consiglio Direttivo nazionale. Se impossibilitato a presenziare alle riunioni deve delegare, di volta in volta per iscritto, un socio del Gruppo, regolarmente iscritto all'A.I.D.P. e che non risulti già eletto alla carica di Consigliere nazionale, affinché lo sostituisca.
Il Presidente regionale ha la responsabilità primaria di verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti per 1'iscrizione dei candidati nella lista nazionale dei soci A.I.D.P.
Nei casi di riscontrata incompatibilità dell'iscrizione provvede ad informare la persona
interessata, risolvendo 1'eventuale contenzioso.

Art. 18 - Il Vicepresidente
II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Se vi sono più Vicepresidenti, le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite secondo il principio di prevalenza dell'anzianità di carica.

Art. 19 - Il Segretario/Tesoriere
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente c del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, come tesoriere cura l'amministrazione del Gruppo e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Egli, inoltre, versa tempestivamente alla Segreteria nazionale le quote associative annualmente fissate.
Art. 20 - Anno sociale
L'anno sociale e 1'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art 21 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi, derivanti dalle attività organizzate dal Gruppo.

Art. 22 - Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i soci e tra i soci, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri istituito presso 1'A.I.D.P. nazionale.

Art. 23 - Scioglimento
Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli aventi diritto a voto.
Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo. risultante al momento dello scioglimento, salva
diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto all'A.I.D.P.

Art. 24 - Norma Finale
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'A.I.D.P.

Art. 25 
Il presente statuto è stato deliberato dall'Assemblea convocata in data 21 Ottobre 2011 a modifica e integrazione della precedente versione

 

Ancona, 21 Ottobre 2011

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