Statuto regionale Basilicata

Statuto Gruppo Regionale Basilicata di AIDP

Art. 1 - Denominazione e sede
Nell'ambito dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale è costituito il Gruppo
Regionale della Basilicata in Potenza (PZ), presso la sede di Confindustria Basilicata, Via Di Giura
Centro Direzionale.
L'eventuale modifica della sede ovvero l'istituzione di sedi secondarie non comporta la modifica
dello Statuto.


Art. 2 - Scopo
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
Il Gruppo ha lo scopo di promuovere nella regione Basilicata l'attività dell'AIDP -
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE PERSONALE - che ha sede in Milano, Via
Cornalia n. 26.
I valori di riferimento che propugna e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito
sono quelli previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Statuto Nazionale AIDP.
Il Gruppo, ispirato dalle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo
Nazionale, opera in assoluta autonomia e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il
proprio sviluppo.


Art. 3 - Durata
Il Gruppo ha durata analoga e dipendente da quella dell'Associazione nazionale. Esso potrà essere
sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria regionale.


Art. 4 - Ammissione dei Soci
Possono far parte del Gruppo le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello
Statuto nazionale.
Coloro i quali intendono aderire all'AIDP devono presentare domanda di iscrizione indirizzata al
Presidente del Gruppo Regionale.
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, sottopone la domanda
all'approvazione del Consiglio Direttivo regionale.
Approvata la richiesta, il Presidente del Gruppo Regionale richiede alla persona interessata il
versamento della quota associativa nella misura fissata e, ricevuto riscontro di avvenuto pagamento,
trasmette la scheda del nuovo adepto alla Segreteria Nazionale tramite aggiornamento on line
dell'anagrafica soci, direttamente o per mezzo della Segreteria regionale.
Possono, altresì, entrare a far parte del Gruppo, senza con ciò conseguire l'automatica iscrizione
all'AIDP, soggetti che, pur non possedendo all'atto i requisiti di cui al 1° comma, intendono
formarsi professionalmente per esercitare le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale.
Le modalità di iscrizione per i soggetti di cui al precedente comma sono quelle previste per gli altri
soci. In tali casi la scheda del nuovo adepto sarà trasmessa alla Segreteria Nazionale allorquando il
socio sarà in grado di dimostrare l'intervenuto possesso dei requisiti per l'ammissione all'AIDP


Art. 5 - Diritti dei soci
Eccezion fatta per i soggetti di cui agli ultimi due commi del precedente articolo, coloro i quali
conseguono l'iscrizione al Gruppo sono inseriti nella lista della Segreteria Nazionale Soci AIDP.
In dipendenza dei propri requisiti personali e professionali gli appartenenti al Gruppo si distinguono
in:
1. soci ordinari;
2. soci onorari.
Tutti i soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto. Tale diritto non può essere escluso neppure
in caso di partecipazione temporanea o saltuaria alla vita associativa.
I soci che, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, sono iscritti al Gruppo Regionale
ma non hanno i requisiti per la contestuale iscrizione all'AIDP, hanno diritto di voto nelle
assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di elettorato passivo, prerogativa
appannaggio degli altri Soci.


Art. 6 - Decadenza dei soci
Il pensionamento non comporta per i soci la decadenza dalla loro qualifica.
I soci che cessano di svolgere le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, per cause
diverse dal pensionamento, devono, prontamente e per iscritto, comunicarlo alla segreteria
regionale.
La qualifica di socio si perde per:
• dimissione volontaria;
• morosità protrattasi oltre i termini all'uopo previsti dal Consiglio Direttivo regionale;
• radiazione deliberata, nei confronti del socio non iscritto all'AIDP nazionale, dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo regionale;
• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nazionale
Il provvedimento di radiazione, di cui al terzo punto del precedente comma, presuppone la
convocazione dell'interessato e la valutazione di ogni elemento eventualmente avanzato a discolpa.
Il provvedimento emesso non è impugnabile.
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto nazionale, avverso i provvedimenti di radiazione di cui alla lett. d)
del precedente comma, è ammesso ricorso davanti al Collegio dei Probiviri.


Art. 7 - Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
• l'Assemblea Regionale;
• il Presidente;
• il Consiglio Direttivo;
• il Comitato Esecutivo;
• il Collegio Sindacale.


Art. 8 - Assemblea Regionale
L'assemblea è il massimo organo deliberativo del Gruppo. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che in quella straordinaria, provvede alla nomina di un
presidente, di un segretario e, se necessario, di un comitato elettorale composto da 3 membri.
E' convocata in sessione ordinaria ogni anno entro il 20 maggio per:
1) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
2) l'approvazione della relazione sulle attività svolte nell'anno precedente ed il programma per
l'anno in corso;
3) il rinnovo delle cariche elettive ogni 3 anni ed in particolare per:
• l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo
• l'elezione dei membri del Collegio Sindacale Regionale


Art. 9 - Diritto di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, i soli soci che
siano in regola con il versamento della quota annua con scadenza al 31 dicembre precedente la data
di celebrazione dell'assemblea. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di altri due soci.
Partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio Sindacale Regionale.


Art. 10 - Assemblea straordinaria
La convocazione dell'assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria
deliberazione, potrà essere richiesta dal 25% degli aventi diritto al voto che dovranno proporre
l'ordine del giorno.
In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell'assemblea, a cura del Presidente,deve avvenire esclusivamente a mezzo
raccomandata o altro mezzo equipollente, almeno 10 gg. prima della data di convocazione,
contenente la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.


Art. 11 - Validità assembleare
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria,
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Art. 12 - Modifiche Statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo
dall'assemblea dei soci costituita dalla metà più uno degli aventi diritto a voto e solo se le stesse
siano state espressamente poste all'ordine del giorno.
Lo Statuto, così come modificato, dovrà essere approvato per iscritto dal Comitato Esecutivo
nazionale.


Art. 13 - Il Consiglio Direttivo Regionale
Il Consiglio Direttivo Regionale (di seguito chiamato CD) si compone di 9 (nove) membri. Tutti gli
incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il CD, alla sua prima riunione, elegge, fra i suoi membri, il Presidente, n° 3 Vice-Presidenti ed il
Segretario, che avrà anche funzioni di Tesoriere.
Il CD rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Partecipano con diritto di voto alle riunioni del CD il Presidente uscente, per il triennio successivo e
per l'ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica. Partecipano altresì con diritto
di voto gli eventuali consiglieri nazionali appartenenti al Gruppo.
Partecipano, senza diritto di voto, i membri del collegio sindacale regionale.


Art. 14 - Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo
Nel caso che, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri, essi verranno sostituiti dai Soci che seguono nella graduatoria dei risultati delle ultime
elezioni. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
Il CD dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa
venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.


Art. 15 - Convocazione del CD
Il CD si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da
almeno tre membri, senza formalità.


Art. 16 - Compiti del CD
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• deliberare sulle domande di ammissione dei soci
• redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione
dell'assemblea regionale;
• redigere la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell'anno precedente ed il
programma per l'anno in corso;
• fissare le date delle assemblee ordinarie e convocare l'assemblea straordinaria qualora risulti
necessario o venga chiesto dal 25 % dei soci aventi diritto a voto;
• redigere i regolamenti interni e le eventuali modifiche sottoponendole per l'approvazione
all'assemblea regionale;
• curare l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione;
• attuare le finalità previste dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto.


Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Se il Gruppo annovera almeno 20 soci attivi (nell'anno dell'elezione od in quello precedente) il
Presidente è membro, di diritto, del Consiglio Direttivo nazionale. Se impossibilitato a presenziare
alle riunioni deve delegare, di volta in volta, per iscritto, un socio del Gruppo, regolarmente iscritto
all'A.I.D.P.e che non risulti già eletto alla carica di Consigliere nazionale, affinché lo sostituisca. Il
Presidente regionale ha la responsabilità primaria di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti
per l'iscrizione dei candidati nella lista nazionale dei soci AIDP.
Nei casi di riscontrata incompatibilità dell'iscrizione provvede ad informare la persona interessata,
risolvendo l'eventuale contenzioso.


Art. 18 - Il Vice presidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Se vi sono più Vice-presidenti, le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite secondo il
principio di prevalenza dell'anzianità di carica.


Art. 19 - Il Segretario/Tesoriere
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, come tesoriere cura l'amministrazione del
Gruppo e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Egli, inoltre, versa tempestivamente alla Segreteria nazionale le quote associative annualmente
fissate.


Art. 20 - Il Comitato Esecutivo Regionale (CER)
• Il CER è composto dal Presidente, dal Segretario e dai 3 Vice-presidenti.
• Il Presidente ha la facoltà di invitare soggetti che per le proprie competenze tecniche possono
essere di aiuto alla trattazione di determinati argomenti, senza che essi abbiano diritto al voto. Nelle
sedute del CER funge da segretario lo stesso Segretario del Consiglio Direttivo o un suo delegato.
Nel caso in cui il Segretario abbia incaricato un delegato, questi non ha diritto di voto.
• Il CER:
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo;
- delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo i casi relativi alla richiesta di
convocazione dell'Assemblea straordinaria;
• Il CER esercita inoltre i poteri delegati dal Consiglio Direttivo. Sono escluse deleghe di poteri di
ordine generale.
• Il CER può, in caso di necessità e di urgenza, prendere provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo. Essi saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella sua prima
riunione utile, il quale valuterà anche la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione degli
stessi..
• Per la validità delle riunioni del CER occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e
le deliberazioni saranno valide se assunte a maggioranza semplice.
• In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.


Art. 21 - Il Collegio Sindacale Regionale (CSR)
Il CSR è composto da tre membri effettivi e da un supplente, tutti rieleggibili, scelti fra i soci ed
eletti dall'assemblea.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e dura in carica tre anni.
Se per qualsiasi causa uno dei membri viene a mancare sarà sostituito dal supplente. In caso di
ulteriori defezioni l'assemblea provvederà all'elezione dei membri mancanti.
Il CSR ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione del Gruppo. Vigila inoltre sulla
corretta applicazione del presente Statuto e dello Statuto nazionale.
I membri del CSR partecipano senza diritto di voto alle assemblee ed alle riunioni del CER.


Art. 22 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni
anno.


Art. 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea,
dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dal Gruppo.


Art. 24 - Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i soci e tra i soci, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto
nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri istituito presso
l'AIDP nazionale.


Art. 25 - Scioglimento
Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria,
con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli aventi diritto a
voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto
lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli aventi diritto a voto.
Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo, risultante al momento dello scioglimento, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, vige l'obbligo di devolvere il
patrimonio dell'ente, ad AIDP Nazionale o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 26 - Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto dell'AIDP nazionale ed
in difetto di esso alle norme del codice civile in materia di associazione.

Mission
Governance
Le persone
Collaborazioni istituzionali e Partnership associative
AIDP Promotion
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il lavoro si costruisce a scuola
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