Statuto AIDP
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e scopo
E' costituita una Associazione - con sede a Milano - con nome di Associazione Italiana per la Direzione del Personale (sigla AIDP) con lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo con chiaro e preferenziale riferimento alle competenze connesse con la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane (nel prosieguo HR).
L'Associazione, in particolare mira a essere:
- motore di sviluppo della professionalità dei Soci quale presupposto per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano;
- base di partenza e di supporto ai giovani che intendono orientare la loro attività professionale nel campo delle risorse umane;
- fonte di servizi professionali e di tutela della specifica attività svolta dai professionisti delle HR, interpretando le specifiche necessità dei Soci, nel rispetto di quanto precisato all'articolo 3;
- organismo promotore di alleanze tra enti e associazioni che valorizzino il sistema persona-lavoro a livello nazionale e internazionale;
- partner riconosciuto dalle istituzioni come soggetto deputato ad analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, nonché ad anticipare e proporre soluzioni efficaci, coerenti, competenti, tempestive e aperte;
- ente associativo partecipante alla piattaforma comune disciplinata e prevista dall'art. 26 del D.LGS. 206/2007, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e riferimento italiano per l'European Association of Personnel Management (EAPM) e, attraverso quest'ultimo, membro della World Federation of Personnel Management Association.
Articolo 2 - Durata e natura
L'Associazione è a durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
Tutti i partecipanti all'Associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
L'Associazione non ha fini di lucro, e agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale.
L'Associazione aderisce all'Associazione Europea per la Direzione del Personale (E.A.P.M.).
Articolo 3 - Valori di riferimento
I principali valori di riferimento degli aderenti all'Associazione sono:
- centralità della persona e della dignità umana
- eccellenza della professionalità
- rispetto dell'etica professionale
- impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni
- cultura della partecipazione
Il Codice Etico e Deontologico prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere secondo il giudizio finale espresso da un autonomo organo, il Collegio dei Probiviri, preposto alla loro adozione.
Articolo 4 - Finalità e attività
L'Associazione, al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 1, si adopererà per:
- favorire il miglioramento delle relazioni individuo-azienda;
- promuovere la crescita culturale e professionale di quanti si occupano di questi problemi;
- valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'area delle risorse umane;
- contribuire allo sviluppo delle persone nelle organizzazioni aumentandone la competitività e i risultati;
- definire, diffondere e testimoniare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professionalità coinvolte;
- allacciare rapporti efficaci o forme di alleanza con enti, istituzioni, altre associazioni coerenti per finalità e valori testimoniati;
- concorrere alla diffusione nella comunità degli affari e nella società di una cultura aderente ai valori enunciati;
- contribuire all'elaborazione di norme o leggi che possano riguardare le tematiche oggetto dell'Associazione;
- favorire l'inserimento dei Soci in organismi rappresentativi pertinenti;
- fornire ai Soci supporti e servizi di interesse comune;
- promuovere attività di ricerca, studio e diffusione di competenze, esperienze e innovazioni sia a livello nazionale che internazionale;
- sviluppare insieme alle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione progetti di supporto all'orientamento professionale e alla formazione dei giovani.
Articolo 5 - Il Registro Italiano dei Professionisti HR
Nell'ambito delle proprie attività AIDP istituisce e gestisce il "Registro Italiano dei Professionisti HR", attenendosi alle linee programmatiche della Direttiva Europea 2005/36 e del D.lgs. 206/2007 mediante l'adozione di un Regolamento che preveda le modalità di iscrizione e gli standard di riferimento per la formazione professionale.
Articolo 6 - Soci
L'Associazione si compone di:
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci benemeriti.
Articolo 7 - Soci ordinari
Tutti i Soci devono aver conseguito titoli professionali adeguati allo svolgimento della propria attività nel campo delle HR ovvero una scolarizzazione adeguata rispetto a tale ambito.I Soci ordinari sono tenuti al proprio costante aggiornamento professionale anche per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione la quale predispone altresì strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.
Articolo 8 - Soci onorari e benemeriti
Soci onorari AIDP sono quelle persone che, anche esterne ad AIDP, hanno dato e continuano a dare, in via continuativa, contributi riconosciuti particolarmente significativi e qualificanti nel campo dello sviluppo delle Risorse Umane, contribuendo in modo determinante alla buona immagine della professione.
Sono altresì Soci onorari di diritto tutti gli ex Presidenti dell'Associazione (past-president nazionali).
Soci benemeriti sono quelle persone che sono, o sono stati, Soci AIDP per un periodo di almeno venti anni e hanno dato, e/o continuano a dare, contributi riconosciuti particolarmente significativi per le attività, le iniziative, l'affermazione e lo sviluppo dell'Associazione.
Articolo 9 - Ammissione dei Soci
Per essere ammessi all'Associazione, la persona candidata deve presentare la domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Gruppo Regionale competente - la cui costituzione sia stata già approvata ai sensi del successivo articolo 20.
Il Presidente del Gruppo Regionale sottopone la candidatura al Comitato esecutivo regionale ovvero al Consiglio Direttivo Regionale che hanno la responsabilita primaria di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Associazione secondo quanto previsto dall'articolo 7 ed il conseguente inserimento dei candidati nella lista nazionale dei Soci AIDP.
La qualifica di Socio si perfeziona all'atto del pagamento della quota sociale e si continua a mantenere purché annualmente, entro le scadenze fissate, la quota sociale venga regolarmente versata.
Se il Gruppo Regionale non esiste, la domanda andrà indirizzata alla Segreteria Nazionale alla quale spetterà di svolgere le attività e le verifiche sopra descritte sottoponendo la richiesta di iscrizione al Comitato Esecutivo nazionale.
Nel caso in cui la domanda della persona candidata non venga accolta, è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 - Cessazione della qualifica di Socio
I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o cambio attività, le funzioni in relazione alle quale sono stati ammessi, conservano la loro qualifica.
La qualifica di socio si perde a seguito di:
- cancellazione per mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti previsti dall'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
- dimissioni;
- mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e Deontologico, a seguito di un procedimento disciplinare svolto secondo le previsioni dell'articolo 18.
Articolo 11 - Organi associativi
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 12 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto per l'Associazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione medesima. Essa stabilisce i criteri di ammissione ed esclusione dei partecipanti all'Associazione, delibera sulle modifiche dello Statuto, approva il rendiconto economico-finanziario.
Il diritto di voto è esercitato secondo il disposto dell'art. 2532, II comma del c.c. e a ciascun socio spetta un solo voto.
All'Assemblea compete la libera elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri così come stabilito nel prosieguo del presente Statuto. L'Assemblea è composta da tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale dell'anno precedente a quello di effettuazione dell'Assemblea stessa e nel rispetto del termine previsto dal precedente art. 6 comma 2 e si riunisce di regola in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di maggio, mediante preavviso scritto, anche a mezzo di strumento elettronico/informatico, inviato almeno 20 giorni prima dal Presidente a tutti gli aventi diritto.
L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria e con le stesse modalità di preavviso quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un quarto dei Soci.
L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, quando necessario, il Comitato Elettorale composto da almeno 3 membri.
L'Assemblea ordinaria delibera sulla relazione programmatica del Presidente e approva il rendiconto economico-finanziario e la relazione del Collegio dei Sindaci.
L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, fisicamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fisicamente o per delega e può essere convocata con lo stesso avviso. Ogni Socio che abbia diritto al voto può essere portatore fino ad un massimo di 5 deleghe.
Il voto è espresso in modo palese, salvo quando si procede all'elezione degli Organi previsti dagli articoli 13, 17 e 18. del presente Statuto
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e vincolano anche gli assenti.
Delle delibere assembleari viene redatto verbale cui deve essere data pubblicità mediante le forme più idonee e tramite affissione all'albo della sede sociale nonché, per le delibere relative alle elezioni e alla individuazione dei titolari di cariche sociali, con la loro pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.
Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
- dai Presidenti dei Gruppi Regionali con più di 20 (venti) Soci ordinari. Questi ultimi devono risultare in regola con il pagamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione del Consiglio Direttivo ed il Gruppo Regionale deve averle saldate all'Associazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo. I Presidenti dei Gruppi Regionali che scendono sotto i 21 (ventuno) Soci resteranno in carica sino a scadenza del mandato senza diritto di voto.
- dai Consiglieri proposti dai Presidenti dei Gruppi Regionali ed eletti dall'Assemblea con voto segreto. Il numero dei Consiglieri spettanti per ciascun Gruppo regionale è in funzione di 1 (un) Consigliere ogni 100 Soci ordinari che abbiano regolarmente versato la quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'elezione del Consiglio Direttivo. Stabilita la quota spettante di Consiglieri per gruppi di 100 Soci, un eventuale residuo uguale o superiore a 75 Soci dà titolo per la nomina di 1 (un) ulteriore Consigliere, sempre che il Gruppo Regionale conti più di 100 Soci ordinari e che le quote associative siano state regolarmente versate.
- dal Segretario Nazionale;
- dal Presidente Nazionale uscente;
- dai Sindaci, senza diritto di voto;
- dal Presidente e dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale delle società controllate dall'Associazione, quest'ultimo senza diritto di voto, previa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
- nominare il Presidente, scegliendolo nel proprio ambito;
- nominare da due a cinque Vice Presidenti, di cui uno Vicario, scegliendoli nel proprio ambito;
- nominare il Segretario Nazionale, anche scegliendolo tra i Soci e, qualora non rivesta la carica di Consigliere, senza diritto di voto;
- nominare il Responsabile dei periodici e dell'editoria ed il Responsabile per le relazioni internazionali che rivestiranno di diritto la carica di Vice Presidenti;
- fissare le fondamentali norme di comportamento impegnative sia per l'attività nazionale che per quella svolta a livello regionale;
- individuare e proporre all'assemblea competente, i nominativi proposti per la formazione dell'organo amministrativo e per le relative cariche sociali delle società controllate o partecipate dall'Associazione. I rappresentanti legali degli organi amministrativi delle società controllate dall'Associazione rivestiranno di diritto la carica di Vice Presidente dell'Associazione, da aggiungersi a quelli già nominati dal Consiglio Direttivo. Tali rappresentanti legali non potranno rivestire la carica di Presidente dell'Associazione o dei Gruppi Regionali. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione delle società controllate dall'Associazione non potranno rivestire nell'Associazione stessa il ruolo di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, di Presidente di Gruppo Regionale o di Sindaco dell'Associazione, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alle attività delle società controllate e partecipate dall'Associazione stabilendo le linee guida cui devono attenersi i propri rappresentanti nell'ambito di esse;
- fornire le linee guida per la formazione del budget annuale delle società controllate e partecipate dall'Associazione;
- delegare un proprio membro a sostituire, in caso di necessità, il Presidente dell'Associazione nell'assemblea dei soci delle società controllate e partecipate dall'Associazione;
- proporre la revoca per giusta causa delle nomine riferite alle società controllate e partecipate dall'Associazione;
- ricevere una relazione sull'attività svolta dalle società controllate per il tramite dell'AD/DG di queste ultime, quale invitato permanente sia dell'Esecutivo che del Direttivo dell'Associazione, ovvero per il tramite del loro rappresentante legale, con reporting periodici in funzione dei progetti specifici assegnati;
- impostare i programmi e impartire le indicazioni che saranno poi realizzate dal Comitato Esecutivo;
- curare il coordinamento della attività dei Gruppi Regionali e promuoverne la costituzione nelle Regioni in cui l'Associazione non sia ancora presente;
- approvare il progetto del rendiconto generale;
- ratificare su proposta del Comitato Esecutivo o dei Gruppi Regionali, la nomina dei Soci onorari e Soci benemeriti;
- nominare il rappresentante dell'Associazione presso l'E.A.P.M. e/o altri organismi internazionali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Esso viene convocato con almeno quindici giorni di preavviso dal Presidente e le sue delibere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
Ogni riunione del Consiglio Direttivo dà luogo alla stesura di un verbale che viene firmato dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio.
Quest'ultimo è incaricato di diffonderlo fra tutti i membri del Consiglio entro i venti 20 giorni successivi alla data della riunione.
I Presidenti dei Gruppi Regionali, in quanto membri di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impossibilità a partecipare a riunioni dello stesso, dovranno, di volta in volta, delegare per iscritto un altro socio del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo.
In caso di assenza a 3 riunioni consecutive, salvo legittimo impedimento, il Consigliere decade dal suo mandato.
Il Consigliere decaduto o altrimenti cessato è sostituito mediante cooptazione su proposta del Gruppo Regionale di appartenenza del Consigliere decaduto o cessato. La procedura di cooptazione può essere attuata per la sostituzione sino ad un massimo di un terzo dei Consiglieri del Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - Il Presidente
Il Presidente è il garante dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio attinenti alle politiche e all'immagine dell'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e può agire, a tutti gli effetti, anche amministrativi, in nome e per conto dell'Associazione. In particolare il Presidente ha il potere di sottoscrivere quote o azioni di società commerciali in nome e per conto dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti con codesti enti economici.
Il Presidente ha altresì la facoltà di assumere e licenziare dipendenti o collaboratori dell'Associazione Nazionale, nell'ambito delle indicazioni formulate dal Comitato Esecutivo.
Articolo 15 - Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario Nazionale, e dura in carica tre anni.
L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale delle società controllate dall'Associazione è invitato permanente del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.
Il Presidente e i Vice Presidenti non possono essere rieletti o nominati per più di due mandati consecutivi, nella medesima funzione.
Il Comitato Esecutivo, oltre ai poteri previsti dall'articolo 21, ha quelli che gli sono attribuiti specificamente dal Consiglio Direttivo e attua le politiche formulate dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Comitato Esecutivo tiene costantemente informati i Consiglieri dei propri lavori attraverso l'invio dei verbali delle sue riunioni entro i 20 giorni successivi alla delibera.
Articolo 16 - Il Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la responsabilita amministrativa dell'Associazione, e compie gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il Segretario Nazionale cura sotto il profilo amministrativo l'attività degli organi nazionali dell'Associazione, segue il regolare funzionamento dell'organizzazione, dà esecuzione alle indicazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Presidente per l'attività corrente dell'Associazione.
Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci, eletti dall'Assemblea con voto segreto. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l'attività.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni. I Sindaci non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
Il Sindaco effettivo dimissionario verrà sostituito dal Sindaco supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti.
Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione. Deve inoltre esprimersi sui rendiconti annuali dei Gruppi Regionali e dell'Associazione Nazionale. Deve infine vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti regionali.
Articolo 18 - Collegio dei Probiviri e procedimento disciplinare
Il Collegio dei Probiviri è nominato con scrutinio segreto dall'Assemblea che sceglie tra i Soci tre membri effettivi e due supplenti che non ricoprano altre cariche associative.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito, oltre che di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione o radiazione previsti dall'art. 10, di decidere con la maggiore urgenza possibile su eventuali ricorsi avverso i lavori del Comitato Elettorale.
Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra organi nazionali dell'Associazione o tra organi nazionali e Gruppi Regionali o all'interno degli organi nazionali e/o regionali.
Al Collegio dei Probiviri competono le decisioni relative all'irrogazione delle sanzioni graduate stabilite dal Codice Etico e Deontologico nelle ipotesi di violazione delle norme ivi contenute o di comportamenti lesivi dell'etica professionale e dell'immagine dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di fatti o comportamenti censurabili, per il tramite del Presidente o del Vice Presidente Vicario o di altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al Collegio dei Probiviri dell'avvio del procedimento disciplinare. La comunicazione deve contenere l'enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è iniziato.
All'interessato è garantito il diritto di difesa dinanzi al Consiglio direttivo, anche per il tramite di un proprio difensore all'uopo designato.
La delibera finale del procedimento disciplinare assunta dal Consiglio Direttivo, previa istruttoria e sentito l'interessato e il suo difensore, a maggioranza assoluta con la presenza minima di 2/3 dei membri ed è comunicata al Collegio dei Probiviri e all'interessato dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente Vicario o da altro Consigliere all'uopo delegato, a mezzo di raccomandata a.r.
L'interessato può entro trenta giorni dalla comunicazione fare ricorso al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata spedita presso la sede dell'Associazione.
Il Collegio dei Provibiri, espletata una istruttoria e sentito l'interessato, decide sul ricorso, entro novanta giorni, confermando o annullando il provvedimento.
Anche in assenza di ricorso il provvedimento disciplinare diventa esecutivo solo previa ratifica del Collegio dei Probiviri.
Il socio verrà avvisato della decisione presa con lettera raccomandata, firmata dal Presidente dell'Associazione Nazionale dal Vice Presidente Vicario o da altro Consigliere all'uopo delegato.
Articolo 19 - Gratuità delle cariche e decadenza
Tutte le cariche dell'Associazione e delle società controllate e/o partecipate, attribuite per elezione o per nomina, sono da intendersi a titolo gratuito, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.
Ai Soci e ai titolari di cariche compete solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di incarichi associativi o istituzionale autorizzati e finalizzati all'interesse dell'Associazione.
Chiunque non sia in regola con il pagamento della propria quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente, decade dalla carica.
Articolo 20 - Gruppi Regionali
I Soci che operano in una determinata Regione possono costituirsi in Gruppo.
La costituzione dei Gruppi viene approvata dal Consiglio Direttivo.
I Gruppi costituiscono le articolazioni tramite le quali l'Associazione nazionale si diffonde a livello locale ed hanno lo scopo di promuovere l'attività dell'Associazione nell'ambito della zona di loro competenza, usufruiscono di piena libertà di iniziativa per le proprie attività e il proprio sviluppo.
Ciascun Gruppo deve eleggere un Presidente e un Consiglio Direttivo e predisporre uno statuto/regolamento interno che ne assicuri il funzionamento e che sia in linea con le norme e i principi del presente Statuto e del Codice Etico e Deontologico.
Tale documento deve essere approvato per iscritto dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.
Entro il mese di marzo di ogni anno i Gruppi Regionali devono trasmettere all'Associazione nazionale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno in corso che il Gruppo Regionale intende svolgere.
Ogni Gruppo dovrà redigere un rendiconto economico della propria gestione e un preventivo per le attività programmate, e inviarli alla Segreteria Nazionale entro il 30 di aprile di ciascun anno.
I contatti e le attività dei Gruppi Regionali con le Associazioni estere consorelle e con l'Associazione Europea per la Direzione del Personale (EAPM) sono concordati con il Comitato Esecutivo.
Articolo 21 - Risorse economiche dell'Associazione
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative versate dai singoli Soci e raccolte per il tramite dei Gruppi Regionali;
- contributi,
- beni mobili ed immobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi di carattere commerciale e produttivo derivanti da attività esercitate nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto;
- ogni altro tipo di entrata.
Spetta ad ogni singolo Gruppo fissare la quota associativa dovuta al Gruppo stesso da ciascun Socio che potrà quindi aggiungersi alla quota associativa dovuta all'Associazione nazionale.
Resta nella facoltà di ciascun Gruppo Regionale determinare eventuali contributi aggiuntivi annuali o straordinari per sostenere le proprie iniziative e/o attività locali.
I Gruppi Regionali curano l'incasso delle quote, che versano tempestivamente alla Segreteria Nazionale nei termini e con le modalità previste dal Regolamento o dalle delibere del Consiglio Direttivo.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti devono essere accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che comunque devono essere in armonia con le finalità associative.
E' vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo redige annualmente il progetto di rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo e successivamente essere approvato dall'Assemblea entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 22 - Spese dell'Associazione
Le spese dell'Associazione sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma, delle attività dell'Associazione e delle finalità istituzionali.
Articolo 23 - Modifiche Statutarie
Lo Statuto non può essere modificato se non ad iniziativa del Consiglio Direttivo o a richiesta di un quarto dei Soci e non può subire modificazioni se non con delibera assunta almeno dai due terzi dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.
Lo scioglimento può essere pronunciato esclusivamente mediante voto segreto dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Le convocazioni e le deliberazioni avranno luogo nelle condizioni previste dall'articolo 12.
La deliberazione può avvenire validamente soltanto con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.
Il patrimonio residuo dell'ente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (Authority di settore) di cui all'articolo 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
Articolo 24 - Rinvii e Foro competente
Per quanto altro non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento valgono le norme di legge vigente in materia.
Per ogni controversia fra Associazione e Soci, il Foro competente è quello di Milano.
* Il presente Statuto è stato deliberato dell'Assemblea Straordinaria di Sorrento del 3.5.2008 a modifica e integrazione della precedente versione del 2001.
Gli interventi hanno avuto come motivazione l'adeguamento alle Normative Europee ed Italiane riferite a:
- Professioni Non Regolamentate
- Codice Etico e Deontologico
- Governance
- Previsione di stesura di eventuale Regolamento Associativo











